Aggiornato al 16.11.2011
Il nuovo redditometro non può e non deve essere individuato come uno strumento di accertamento automatico. Può, invece, essere un valido strumento per selezionare per l’accertamento i contribuenti che evidenziano per l’anno delle spese e risparmi familiari di molto superiori ai redditi dichiarati dalla stessa famiglia. Nei criteri di scelta e selezione devono essere messi al primo posto gli evasori totali, cioè coloro che svolgono una o più attività senza essere conosciuti dal fisco, ovvero conosciuti solamente per altre tipologie di reddito.
Il nuovo redditometro non può e non deve essere individuato come uno strumento di accertamento automatico. Può, invece, essere un valido strumento per selezionare per l’accertamento i contribuenti che evidenziano per l’anno delle spese e risparmi familiari di molto superiori ai redditi dichiarati dalla stessa famiglia. Nei criteri di scelta e selezione devono essere messi al primo posto gli evasori totali, cioè coloro che svolgono una o più attività senza essere conosciuti dal fisco, ovvero conosciuti solamente per altre tipologie di reddito. Il redditometro, infatti, prescindendo completamente dalla tipologia e dall’ammontare del reddito dichiarato, può rappresentare la cartina di tornasole di questo fenomeno che, per molti settori artigianali, nei quali per svolgere l’attività non occorre un’ampia dotazione di beni strumentali, rappresenta una fattore forte di concorrenza sleale per le imprese note al fisco. Non può, invece, rappresentare il punto di riferimento per l’accertamento del reddito delle piccole imprese, per le quali devono rimanere gli studi di settore. Il redditometro, oltre a non avere la medesima trasparenza nei criteri di costruzione della stima, prende in considerazione una platea di 22 milioni di famiglie italiane dividendole in soli 55 gruppi omogenei. Caratteristica, questa, che inevitabilmente abbassa la probabilità di errore, ovvero amplia di molto la forchetta dei valori di stima ammissibili. In altre parole, anche a prescindere dalla fase di sperimentazione, lo strumento non potrà essere sufficientemente preciso, pertanto dovrà restare solamente quale strumento di orientamento dell’attività di verifica.
Le linee direttive di utilizzo del redditometro presentate dall’Agenzia delle Entrate nelle scorse settimane (vedi News 26 ottobre 2011, n. 78 ), vanno proprio nella direzione da noi auspicata - vedi atti del convegno nazionale per un rinnovato rapporto fisco-impresa (studi di settore e redditometro), del 12 aprile 2011. Lo strumento, dopo una fase di sperimentazione, per la quale ci stiamo attrezzando per essere parte attiva, non arriva ad identificare un reddito “ad personam”, ma solo un indice di coerenza tra le entrate della famiglia in termini di reddito e di stile di vita della medesima, attraverso più di 100 voci di spesa divise in 7 categorie. Considerato questo utilizzo, il rischio che il redditometro si sovrapponi agli studi di settore si riduce.
Il “nuovo redditometro”, quindi, non sarà uno strumento automatico di accertamento, ma verrà utilizzato esclusivamente per orientare i contribuenti (con finalità di compliance) e per potenziare l’analisi del rischio di evasione dell’Agenzia delle Entrate. Potrà, quindi, essere utilizzato anche da parte di ogni persona fisica (oltre che dall’Agenzia delle Entrate) per valutare il proprio posizionamento rispetto alla stima effettuata sulla base degli elementi di spesa sostenuti. A tal fine verrà reso disponibile a tutti i contribuenti un software che consentirà loro, se lo credono, di analizzare la posizione di rischio della propria famiglia nel subire una verifica da parte delle finanze. Secondo l’ampiezza della distanza tra reddito dichiarato dalla famiglia e reddito di coerenza che emerge dall’applicazione del software, si potrebbero presentare tre diverse tipologie di rischio. Rischio alto in presenza di scostamenti molto elevati e di altri indicatori di rischio di conferma. In questo caso si andrà incontro a controlli ordinari più approfonditi. Nelle ipotesi di rischio medio, con uno scostamento elevato e altri indicatori di conferma, si verrà selezionati per metodi di accertamento induttivi. Nelle ipotesi, invece, di rischio basso, con scostamenti di lieve entità, non si verrà comunque selezionati per l’accertamento.

