In vista della prossima scadenza dell'obbligo di comunicazione delle operazioni IVA superiori a 3.000 euro, introdotto dall'articolo 21 del D.L. n. 78/2010 (c.d. "spesometro"), l'Agenzia delle Entrate è intervenuta rispondendo ai quesiti presentati dalle associazioni di categoria della piccola e media impresa (vedi News 15 dicembre 2011, n. 93 ) con apposito documento pubblicato lo scorso 22 dicembre sul proprio sito web (vedi allegato).
Tale documento, in linea generale, risponde positivamente alle questioni sollevate dalle predette associazioni di categoria. Tuttavia, con riferimento alla risposta relativa ai "rapporti continuativi tra imprese" contenuta a pagina 6 dello stesso documento, sono state fornite delle ulteriore precisazioni all'Agenzia delle Entrate, al fine di meglio circostanziare i termini del quesito e di effettuare delle opportune distinzioni nella qualificazione dei contratti collegati, nelle diverse fattispecie indicate nel quesito.
In particolare è emerso che il ricorso al medesimo fornitore di fiducia, nel primo caso illustrato, non necessariamente comporta la riqualificazione di singoli contratti di compravendita in contratti a contenuti continuativi (ad esempio fornitura) come pure, nel secondo caso, ricevere commesse dal medesimo committente, se a monte non vi sono rapporti contrattuali più ampi, configura singoli contratti di appalto.
A riguardo l'Agenzia delle Entrate, sentita per le vie brevi, ha precisato che le forniture debbono essere collegate da un contratto o da un ordine. In tutte le altre situazioni in cui si pongono in essere operazioni senza alcun legame tra loro, non si può parlare di contratti collegati e si procede alla comunicazione delle sole operazioni di valore unitario oltre la soglia di rilevanza.
La medesima Agenzia delle Entrate ha, quindi, meglio chiarito che la risposta fornita si riferiva agli esempi fatti al secondo punto del quesito, in cui vi era un chiaro riferimento a documenti di acquisto riepilogativi emessi o ricevuti a fine mese. Questa particolarità, oltre a quella citata dall'istante della presenza di commesse o ordini per le imprese che eseguono lavorazioni conto terzi, può valere ad equiparare le situazioni descritte nel quesito a quelle in cui le forniture siano regolate dall'esistenza di contratti formalizzati oppure ordini di valore prestabilito.
In tale sede è stato anche precisato che per gli autotrasportatori iscritti al relativo albo, che possono annotare le fatture emesse entro il trimestre solare successivo a quello di loro emissione ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972, l'obbligo di inserimento nella comunicazione scatta in relazione al momento in cui le medesime sono registrate.
L'Agenzia ha infine assicurato che le risposte a questi due ultimi quesiti saranno rese note in tempi brevi sul sito web della medesima Agenzia.

