Con il decreto 21 novembre 2011 il Ministro dell'Economia e delle Finanze stabilisce le modalità operative per la determinazione e il versamento del contributo di solidarietà istituito dall'articolo 2, comma 2 , del D.L. n. 138/2011, noto come "Manovra estiva-bis".
Si ricorda che tale disposizione, in considerazione della situazione economica internazionale e degli obiettivi di finanza pubblica, prevede l'applicazione di un contributo di solidarietà nella misura del 3% sulla parte di reddito complessivo, di cui all'articolo 8 del TUIR, che eccede 300 mila euro lordi annui.
Tale misura, che attualmente decorre dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013, si applica sulla parte di reddito ulteriore rispetto a quello già assoggettato alla riduzione del 5% nonché del 10% prevista per i dipendenti pubblici e a quello già assoggettato al contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici.
E' necessario precisare che tale contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo prodotto nello stesso periodo d'imposta cui si riferisce lo stesso contributo.
Il decreto stabilisce, inoltre, che il contributo di solidarietà sia determinato in sede di dichiarazione dei redditi e sia versato in un'unica soluzione unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

