Come anticipato nella precedente news tributaria n. 87/2011, l’Agenzia delle Entrate ha provveduto all’istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite mod. F24, del credito d’imposta pari alla differenza pagata in eccesso, a seguito della riduzione del versamento di 17 punti percentuali dell’acconto Irpef 2011, della seconda o unica rata dell’acconto della “cedolare secca” sugli affitti e dell’imposta sostitutiva dovuta da coloro che applicano il regime dei “minimi”.
Ciò è quanto si evince dalla risoluzione n. 117/E (in allegato) emanata dalla stessa Agenzia, in data 30 novembre 2011, che istituisce i seguenti codici tributo:
- "1797" per utilizzo in compensazione del credito d’imposta “contribuenti minimi”;
- "1844" per utilizzo in compensazione del credito d’imposta “cedolare secca”;
- "4035" per utilizzo in compensazione del credito d’imposta “Irpef”.
E’ bene precisare che l’istituzione di tali codici tributo deriva dalla necessità e dall’urgenza di operare la citata compensazione del credito relativo alle imposte in questione, vista ormai superata la scadenza del termine ultimo di versamento dell’acconto fissato allo scorso 30 novembre 2011.

