La sperimentazione del nuovo redditometro risulta centrale per rendere evidenti eventuali falle dello strumento di selezione dei contribuenti da accertare. Pertanto, si raccomanda la massima collaborazione da parte di tutte le CNA territoriali.
Per agevolare l’attività di raccolta dei dati e cercare di ridurre al minimo possibile il lavoro connesso alla sperimentazione (cd.ReddiTest2011) sono state predisposte da parte di CNA Interpreta le schede di raccolta dati, tenendo conto delle regole sinora note, che saranno immediatamente aggiornate se dovessero emergere ulteriori chiarimenti interpretativi.
E’ importante segnalare che le note sono state predisposte nell’ambito di un’attività di confronto informale con l’Amministrazione finanziaria, sebbene non ufficializzate dall’Agenzia delle Entrate. Ulteriori problematiche sono state segnalate anche in merito alla corretta definizione delle voci e dei criteri di determinazione dei dati da indicare (es.: tipologia beni, utilizzo “beni promiscui”, ecc.).In tale contesto l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto le possibili criticità dello strumento, sottolineando che dall’attività di sperimentazione potranno emergere modifiche dello strumento o comunque situazioni di cautela nella sua fase applicativa.
Via via che si procede alla sperimentazione emerge sempre più con forza la profonda diversità del redditometro rispetto agli studi di settore, oltre che come strumento di accertamento in se considerato, soprattutto come metodo di costruzione e applicazione. Mentre gli studi di settore costituiscono il risultato di un lavoro condiviso sia nei metodi di costruzione che in quelli di applicazione e, non da ultimo, nella disciplina giuridica, il redditometro si presenta quale mero strumento di selezione costruito, per adesso senza alcuna trasparenza, e messo a disposizione dei contribuenti. Un primo elemento fondamentale di trasparenza, sul quale ci stiamo muovendo, è quello di conoscere quali saranno le scelte adottate dall’Agenzia delle Entrate sui criteri di compilazione del redditometro. Senza queste informazioni, infatti, risulta difficile che i singoli contribuenti o i loro consulenti riescano ad applicare lo strumento in modo tale da avere i medesimi risultati che avrebbe il funzionario dell’Agenzia delle Entrate, qualora fosse lui stesso ad applicare lo strumento di accertamento. Ciò che ancora manca è un comune presupposto di riferimento. La sperimentazione dovrà essere utile anche a tal fine.
In altre parole il confronto e la condivisione con l’Agenzia delle Entrate delle procedure e dei contenuti tecnici per la costruzione degli strumenti di accertamento, così come da anni avviene per gli studi di settore, è essenziale per la trasparenza dello strumento, al fine di evitare anomalie applicative e per la condivisione dei contenuti dei dati utilizzati.
Da ultimo, ma non per questo meno importante, si segnala l’ulteriore risultato politico positivo ottenuto in merito all’applicazione del nuovo redditometro. Nel D.L. 211/2011 (cd. decreto SalvaItalia) è previsto che la determinazione sintetica del reddito complessivo in base al nuovo redditometro, per i soggetti congrui e coerenti agli studi di settore "è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato". Per gli “altri” contribuenti, si ricorda, tale limite è fissato alla più sfavorevole soglia di un quinto.

