Il Ministro del Lavoro, On. Maurizio Sacconi, con circolare del 15 dicembre u.s. ha risposto positivamente alla richiesta interpretativa avanzata dalla CNA di riferire alle parte normativo-economica dei CCNL dell’Artigianato la previsione secondo cui “A decorrere dal primo luglio 2010, le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari a 25 euro lordi mensili”, ex punto 4 dell’Accordo Interconfederale 15 dicembre 2009, contestualmente recepita nei singoli CCNL di categoria attraverso la stipula di specifici verbali di accordo.
Particolare apprezzamento si esprime, inoltre, con riferimento alla fonte adottata dal dicastero del lavoro per fornire i chiarimenti in oggetto. Va osservato, infatti, che la CNA aveva avanzato istanza di interpello rispetto alla lettura interpretativa della previsione sopra descritta, mentre il Ministero ha più opportunamente fatto ricorso allo strumento della circolare, anche al fine di dare risposta cumulativa e unitaria ai diversi quesiti che, in tema di obbligatorietà o meno del versamento contributivo agli enti bilaterali, erano pervenuti.
Parimenti non può sfuggire il carattere “rafforzativo” che deriva dalla firma della circolare da parte del Ministro del Lavoro. Fermo restando, infatti, la natura amministrativa dell’atto, si evince la volontà politica di sostenere le esperienze e i sistemi bilaterali - in primis quello artigiano - volti a fornire tutele aggiuntive ai prestatori di lavoro nell’ottica di un innovativo welfare negoziale.
Ciò detto, muovendo la nostra attenzione ai contenuti della circolare, secondo il Ministro nell’ipotesi dei “contratti o accordi collettivi che dispongano - come nel settore artigiano - sia la corresponsione a favore dei prestatori di lavoro di taluni importi forfetari (su base mensile e/o annuale) sia l’erogazione diretta da parte del datore di lavoro di prestazioni equivalenti quale alternativa al versamento del contributo all’ente bilaterale di riferimento… l’obbligatorietà della tutela… va, infatti, correttamente riferita alla parte economico-normativa del contratto collettivo”.
Ci troviamo, in sostanza, di fronte ad un diritto contrattuale del singolo lavoratore, il cui esercizio - sul versante dell’impresa - non contrasta con il diritto costituzionale della libertà associativa, nonché con i principi e le regole del diritto comunitario della concorrenza. Come osserva, infatti, lo stesso Ministro nella nota interpretativa in commento “l’iscrizione all’ente bilaterale rappresenta nient’altro che una modalità per adempiere al corrispondente obbligo del datore di lavoro”.
In conclusione, possiamo quindi affermare con soddisfazione che il Ministero del Lavoro ha riconosciuto la piena legittimità, nonché coerenza con i principi Costituzionali e Comunitari, dei recenti indirizzi operati dalle parti sociali dell’Artigianato in materia di bilateralità.

