Negli ultimi anni il sistema economico e produttivo ha visto una marcata riorganizzazione dei processi di svolgimento dell’attività lavorativa, cui ha fatto seguito un crescente ricorso a strumenti attraverso i quali le imprese si sono avvalse di soggetti esterni ai quali affidare intere fasi del proprio ciclo produttivo.
Tra gli istituti classici del nostro ordinamento lavoristico che consentono alle imprese di operare in tal senso, figura, in primo luogo, il contratto di appalto.
In considerazione del crescente utilizzo del predetto istituto e dell’inadeguatezza del precedente quadro normativo, a partire dal 2003, il legislatore è intervenuto a più riprese al fine di modernizzare l’impianto regolatorio di riferimento.
Proprio in virtù dei molteplici interventi, sia di carattere normativo che amministrativo, il Ministero del Lavoro, attraverso la pubblicazione della circolare n. 5 del 2011, ha opportunamente operato una ricognizione dei principali profili giuridico-applicativi che sollevano maggiori criticità da parte degli operatori.
Tenuto conto della complessità della materia e della relativa frammentazione delle fonti, la predetta circolare riordina i molteplici provvedimenti sin qui adottati, conferendo sistematicità alla normativa di riferimento. Al fine di evidenziare l’importanza di tale iniziativa, la circolare reca la firma del Ministro Sacconi, segno dell’impegno comune profuso dalle diverse Direzioni Generali del Ministero del Lavoro per fornire indicazioni e interpretazioni condivise.
Nello specifico, la circolare individua le seguenti aree di analisi:
- genuinità dell’appalto;
- appalto illecito e fraudolento;
- obblighi retributivi;
- valore degli appalti e criteri di scelta dei contraenti;
- regime di responsabilità solidale;
- certificazione del contratto;
- la sicurezza del lavoro negli appalti.
Passiamo ora ad esaminare alcuni dei principali aspetti contenuti nel provvedimento in commento.
In particolare, per quanto riguarda la genuinità dell’appalto la circolare richiama i criteri che consentono di qualificare l’appalto lecito:
1. organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore;
2. esercizio del potere organizzativo e direttivo da parte dell’appaltatore nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto;
3. assunzione da parte del medesimo appaltatore del rischio d’impresa.
Tuttavia, in ragione delle evoluzioni dei contesti e dei processi lavorativi, la medesima circolare sottolinea che, con riferimento agli appalti che non richiedono un rilevante impiego di beni strumentali e in cui rileva principalmente l’organizzazione del lavoro (basti pensare ai servizi di pulizia), la genuinità dell’istituto può risultare anche da un accertamento su chi, effettivamente, esercita il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati. In tal senso, risulta più agevole la distinzione tra appalto e somministrazione, che consiste proprio nella diversità dell’oggetto: un “fare” nell’appalto e un “dare” nella somministrazione. Infatti, mentre nel primo caso l’appaltatore fornisce al committente un’opera o un servizio da realizzare tramite la propria organizzazione, assumendo il rischio d’impresa, nella fattispecie della somministrazione, il somministratore si limita a fornire a un terzo forza lavoro da lui assunta.
In considerazione dell’importanza assunta dalla nuova Bilateralità, occorre sottolineare che, nell’ambito della disciplina e degli obblighi retributivi in materia di appalto, il provvedimento in oggetto, evidenziando il carattere stringente delle previsioni legislative in materia di DURC, richiama opportunamente anche la recente circolare, n. 43 del 2011, sul sistema della bilateralità nell’Artigianato. Ribadendo, così, che “ove l’impresa non aderisca al sistema della bilateralità, il rispetto della parte economica-normativa del contratto collettivo - condizione per ottenere benefici normativi e contributivi ai sensi dell’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006- implica la corresponsione di un elemento aggiuntivo della retribuzione, volto ad assicurare condizioni di effettiva equivalenza retributiva, oltre alla garanzia delle prestazioni previste nel contratto collettivo”.
In questo caso, qualora l’impresa non ottemperasse all’obbligo di versamento ai lavoratori dell’importo di € 25 lordi al mese previsti dalla contrattazione e non versasse i relativi contributi previdenziali, non potrebbe ottenere il Documento Unico di Regolarità Contributiva.
Per quanto concerne, invece, il regime di responsabilità solidale, più volte oggetto di intervento del legislatore negli ultimi anni, la circolare da una parte opera una ricognizione delle fonti e, dall’altra, evidenzia i diversi ambiti applicativi, spesso causa di incertezza in ordine all’aspetto temporale e ai soggetti di riferimento.
Infine, la circolare interviene in materia di sicurezza del lavoro negli appalti, richiamando e analizzando gli interventi legislativi volti a garantire a monte più efficaci condizioni di sicurezza. A tal proposito, sono analizzatii i provvedimenti che riguardano la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi prevista dal decreto legislativo n. 81 del 2008, la “patente a punti” per le imprese del settore edile e il cartellino di identificazione dei lavoratori coinvolti nell’appalto previsto per le imprese di qualunque settore e per i lavoratori autonomi.

