Il Ministro dell'Industria. Pierluigi Bersani. ed il Presidente di Unioncamere. Danilo Longhi. hanno firmato il protocollo d'intesa finalizzato alla costituzione di Comitati per la promozione dell'imprenditorialità femminile presso tutte le camere di Commercio.
La creazione di comitati è una tappa del percorso volto alla costituzione di strutture territoriali di supporto per le donne che vogliono "fare impresa" da parte delle Camere di Commercio, in collaborazione con il Ministero dell'industria e in rapporto con le associazioni e gli enti che, a livello locale, promuovono e sostengono le imprese femminile. Con la costituzione dei comitati ed il coinvolgimento del sistema camerale si attua una proposta ai avanzata e sostenuta dal coordinamento del Comitato Impresa Donna..
Riportiamo di seguito
PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO - DI SEGUITO DETTO MININDUSTRIA - nella persona del Ministro Dr. Pierluigi Bersani
U\IONE ITALIANA DEILLE CAMERE DI COMMERCIO, INUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
di seguito detta UNIONCAMERE - ente pubblico a norma DEL D.P.R. 30 giugno 1954 n.709, con sede in Roma Piazza Sallustio 21, CF 01484460587, in persona del Presidente e legale rappresentante comm . Danilo Longhi
PREMESSO
- che al Minindustria è attribuita la competenza per l'attuazione della legge 25 febbraio 1992, n. 215 concernente "Azioni positive per l'mprenditorialità Femminile", tra le cui finalita' rientra quella di favorire la creazione di nuova imprenditorialità e la qualificazione delle donne imprenditrici;
- che lo stesso Minindustria, in considerazione di quanto stabilito in materia di pari opportunità dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 1997 che ha individuato le azioni necessarie alla realizzazione di obiettivi strategici per l'uguaglianza, lo sviluppo e la pace e,. tra questi, dell'obiettivo specifico "Professionalità e Imprenditorialità femminile ", ritiene opportuna la promozione di iniziative volte a favorire l'autoimprenditorialità, la formazione, la qualificazione e l'informazione delle donne;
- che, in considerazione (dei medesimi obiettivi il Minindustria è impegnato ad individuare, nell'ambito del riordino delle discipline di intervento a favore delle imprese. previsto dal decreto legislativo 31.5.98 98. n. 125. meccanismi idonei a favorire l'accesso alle agevolazioni da parte delle imprese femminili aventi i requisiti stabiliti dalla legge 215/92 (atto camera n. 5627);
- che ai sensi dell'art. 1 della L. 29.12.95 n. 580 le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura svolgono funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali;
- che in base all'art. 7 della stessa legge Unioncamere cura e rappresenta gli interessi generali delle Camere di Commercio;
- che Unioncamere ha intrattenuto, fin dall'entrata in vigore del regolamento di attuazione della legge 2 15/92,‑ un costante rapporto di collaborazione con Minindustria, finalizzato alla realizzazione di specifiche attività di formazione a favore dei funzionari delle Camere di Commercio che localmente sono stati individuati, dalle rispettive amministrazioni, per promuovere il citato provvedimento legislativo;
- che Minindustria ritiene di particolare interesse, nell'ambito delle azioni strategiche da realizzare a favore dell'imprenditorialità femminile, il ruolo di promozione e animazione che possono svolgere le Camere di Commercio al fine di contribuire al processo di diffusione e radicamento della cultura imprenditoriale tra le donne;
- che il Consiglio dell'Unioncamere ha deliberato in data 24 marzo 1999 di autorizzare il Presidente a formalizzare e regolare i rapporti con Minindustria per mezzo della stipula di appositi Protocolli d'intesa.
Tutto ciò premesso si pattuisce quanto segue:
Art. 1
Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
Art. 2
1. Minindustria ed Unioncamere concordano di instaurare un rapporto di collaborazione per la promozione delle opportunità offerte dalla legge 215/92 e più in generale per un sostegno all'imprenditoria Femminile.
2. Minindustria ed Unioncamere si comunicano i nominativi dei rispettivi responsabili incaricati di seguire l'attuazione del presente accordo.
Art. 3
1. A tal fine Minindustria ed Unioncamere manifestano l'interesse a sperimentare forme di intervento promozionale, indicate negli articoli seguenti, a sostegno dell'imprenditoria femminile, che prevedano anche la costituzione di "Comitati per la promozione dell'imprenditorialità femminile", presso le Camere di Commercio che aderiranno attraverso il recepimento del presente accordo.
2. Minindustria ed Unioncamere si impegnano a concordare ed a realizzare azioni di sensibilizzazione verso le Camere di Commercio, al fine di favorire la costituzione dei Comitati.
Art. 4
1. Ogni singolo Comitato, di cui al precedente art. 3, che avrà sede presso le Camere di Commercio che aderiranno al presente accordo, è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri, nominati dalla Giunta della Camera di Commercio, in rappresentanza del Consiglio camerale e delle Associazioni di categoria e delle Organizzazioni sindacali impegnate nella promozione delle pari opportunità.
2. I Comitati durano in carica due anni, i componenti sono rieleggibili e nominano al loro interno un presidente.
Art. 5
1. I Comitati avranno il compito di:
a) proporre suggerimenti nell'ambito della programmazione delle attività camerali, che riguardino lo sviluppo e la qualificazione della presenza delle donne nel mondo dell'imprenditoria;
b) partecipare alle attività delle Camere concernenti la presenza delle donne allo sviluppo imprenditoriale della Provincia;
e) promuovere indagini conoscitive per determinare i problemi che ostacolano l'accesso delle donne nel mondo del lavoro e dell'imprenditoria in particolare;
f) favorire la qualificazione imprenditoriale femminile;
g) individuare gù strumenti idonei per attivare un sistema di collaborazioni sinergiche con gli enti pubblici e privati che sul territorio svolgono attività di promozione e sostegno all'imprenditoria femminile in generale.
2. I Comitati operano per sollecitare una più consapevole partecipazione della donna alle problematiche riguardanti lo sviluppo economico locale.
Art. 6
1. I Comitati diffondono, nelle singole province, le informazioni sulle iniziative assunte e predispongono annualmente per la giunta Camerale una relazione che illustri dettagliatamente le attività svolte ed i risultati raggiunti.
2. Copia di tale relazione verrà inviata al Comitato per l'imprenditoria femminile, di cui all'art. 10 della legge 215/92, con il quale i Comitati territoriali potranno instaurare rapporti di collaborazione.
Art. 7
I Comitati possono richiedere agli uffici camerali la documentazione necessaria allo svolgimento dei propri compiti istituzionali, fermo restando il dovere alla riservatezza in ordine alle informazioni ed ai dati acquisiti e l'obbligo di utilizzarli solo per le finalità proprie degli stessi Comitati.
Art. 8
Per consentire ai Comitati di svolgere in modo efficace la loro attività promozionale, Minindustria si impegna a fornire periodicamente informazioni, sia sullo stato di attuazione del provvedimento legislativo di cui al precedente art. 2, sia sulle eventuali iniziative, di cui Minindustria avrà comunque notizia e che riterrà opportuno diffondere, riguardanti lo sviluppo ed il sostegno all'imprenditoria femminile.
Art. 9
Unioncamere al fine di favorire, tra i singoli Comitati, uno scambio di esperienze relative alle attività che questi hanno svolto, potrà organizzare, in accordo con Minindustria, momenti di raccordo e/o incontri. A tali incontri verrà invitato a partecipare anche il Comitato per l'imprenditoria femminile di cui all'art. 10 della legge 215/92.
Art. 10
1. Unioncamere diffonderà il presente Protocollo d'intesa presso tutte le Camere di Commercio.
2. Le Camere di Commercio che aderiranno attraverso il recepimento del presente accordo si impegnano altresì a comunicare ad Unioncamere la composizione dei Comitati costituiti.
Art. 11
Il presente Protocollo d'intesa non comporta alcun onere finanziario diretto per Minindustria e per Unioncamere, ha la durata di due anni solari e si rinnova allo scadere di ciascun anno solare per un eguale periodo, salvo che una parte non ne dia disdetta almeno tre mesi prima dello scadere del termine.
Art. 12
Il presente Protocollo d'intesa è redatto in due originali, dei quali uno per Minindustria ed uno per Unioncamere.
PER IL MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
IL MINISTRO (Pierluigi Bersani)
PER L'UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
IL PRESIDENTE (Danilo Longhi)
Roma, 20 maggio 1999
Tra le principali azioni da realizzare dopo la firma del Protocollo d’intesa si suggeriscono le seguenti:
- un’attività di promozione nei confronti, sia delle Camere di Commercio, sia delle strutture locali delle Associazioni di categoria, sia delle Organizzazioni sindacali impegnate nella promozione delle pari opportunità, finalizzata a favorire la costituzione dei Comitati (in collaborazione tra Ministero Industria, Associazioni di categoria ed Unioncamere, queste ultime due verso le rispettive strutture locali);
- l’acquisizione dell’adesione al Protocollo d’intesa da parte del maggior numero di Camere di Commercio (in un rapporto d’intesa con le Associazioni di categoria);
- si suggerisce di procedere alla costituzione dei Comitati entro il mese di ottobre 1999;
- realizzare un incontro formativo a Roma, con i Comitati costituiti (Minindustria, Associazioni di categoria Organizzazioni sindacali ed Unioncamere);
- la realizzazione di un sistema di monitoraggio sulle attività realizzate localmente dai Comitati, relative ad analisi, dati e studi, che preveda la loro diffusione, tramite un sistema a rete (possibilmente telematica), dei programmi avviati e delle esperienze realizzate (in collaborazione tra Ministero Industria ed Unioncamere);
- la ricerca di possibili connessioni tra il servizio Olimpo, promosso da Unioncamere per il sistema camerale, e le attività dei Comitati; detti Comitati potrebbero svolgere un’ulteriore azione di sensibilizzazione, verso le Camere di Commercio, a favore del Progetto Olimpo finalizzata ad ottenere l’adesione al Progetto delle camere che non vi hanno aderito; (Associazioni di categoria ed Unioncamere).
Il servizio OLIMPO rappresenta un insieme integrato di iniziative che hanno come obiettivo comune l’orientamento al lavoro attraverso l’informazione, la formazione e lo sviluppo dell’imprenditorialità. Obiettivo principale del Servizio OLIMPO è quello di fornire informazioni specifiche nella prospettiva di interventi formativi (diretti od offerti da altri soggetti) e/o informativi (software, banche dati on line) volti al sostegno del tessuto produttivo e allo sviluppo dell’imprenditorialità. Questo obiettivo viene perseguito sulla base di una logica di rete che tende a collegare le Camere tra loro onde favorire uno scambio reciproco di esperienze di realizzazioni. La logica di rete consente di sviluppare in futuro anche un collegamento "on line" con le Organizzazioni delle categorie produttive e con gli Enti locali.
Tra i primari indirizzi da suggerire ai Comitati per l’avvio delle loro attività si indicano i seguenti:
- nella composizione dei Comitati favorire le Associazioni di categoria e le Organizzazioni sindacali che sul territorio risultano attive sulle tematiche di sviluppo dell’imprenditoria femminile e delle pari opportunità. Per garantire una più funzionale composizione dei Comitati si suggerisce di far partecipare una sola Organizzazione sindacale in rappresentanza di tutte ed una sola rappresentanza delle Associazioni bancarie presenti sul territorio;
- realizzare localmente una significativa azione di promozione della legge 215/92;
- realizzare un sistema di monitoraggio delle imprese che localmente hanno beneficiato degli incentivi previsti dalla legge 215/92;
- realizzare un sistema di collaborazioni sinergiche con gli enti pubblici e privati che localmente realizzano iniziative per promuovere e sostenere l’imprenditoria femminile in generale.

