Home ›› STAMPA E COMUNICAZIONE ›› Documentazione ›› Disposizioni correttive e integrative del d.l. 152 del 3 aprile 2006, recante norme in materia ambientale
ATTO N° 220
Con la legge 308/2004, all’articolo 1, il Governo ha ottenuto un’ampia delega per adottare uno o più decreti di modifica e correzione del D.Lgs. 152/2006, denominato codice ambientale. Il documento proposto all’attenzione delle Commissioni non ha sfruttato questa possibilità. Infatti, pur ritenendo necessaria l’introduzione delle disposizioni tese a regolamentare compiutamente l’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al titolo I, per un più conforme recepimento della Direttiva 2008/1/CE, e delle modifiche alla parte seconda relative alla procedure di Valutazione Ambientale Strategica e di Valutazione d’Impatto Ambientale, nelle quali sono configurate delle utili semplificazioni dei procedimenti, il provvedimento ha mancato l’occasione per introdurre altrettanto necessarie semplificazioni per le imprese, soprattutto per quelle micro e piccole, riguardo le procedure autorizzative e per la gestione delle risorse idriche e degli scarichi, previsti nella parte terza del codice ambientale.
Ciò detto riteniamo che le semplificazioni apportate nei procedimenti autorizzatori, mantenendo le garanzie di tutela ambientale e della salute dei cittadini, comporteranno benefici in termini semplificatori e di riduzione di costi per le imprese. In particolare l’allargamento dell’istituto “dell’autorizzazione in via generale” per le emissioni in atmosfera è un esempio significativo di procedimento semplice ed egualmente efficace per la tutela dell’ambiente. Tale previsione dovrebbe essere estesa anche ad altre fattispecie tra le relazioni ambientali delle imprese: acque, rumore, rifiuti. Al contempo il provvedimento presenta alcune criticità su cui invitiamo il Parlamento ad un ulteriore approfondimento per giungere ad un dettato legislativo più efficace, chiaro ed efficiente.
In particolare si fa riferimento al sistema sanzionatorio che viene proposto, che, non distinguendo tra inadempienze per errori formali ed atti illegittimi o illeciti, conduce a configurare sanzioni non proporzionate e oltremodo onerose. Inoltre l’aver mutato, in riferimento all’oggetto delle procedure di AIA e VIA, il termine “impianto” con il termine “stabilimento”, comporta sicuramente un aggravio degli obblighi delle imprese che, in caso di modifiche anche parziali, dovranno sempre considerare il coinvolgimento dell’intero stabilimento. Per quanto concerne le disposizioni relative alla tutela dell’aria ed alla regolazione degli impianti termici civili, vogliamo portare l’attenzione su due specifici effetti:
- l’introduzione, all’articolo 267 comma 4, di una previsione limitativa di uno specifico tipo di certificati verdi, al di là della giustezza della previsione, appare fuori contesto, non comprendendo la sua inclusione nel codice ambientale laddove sarebbe giusto e logico prevedere l’inserimento di una tale disposizione all’interno del corpo legislativo che regola l’utilizzo di detti certificati, armonizzandola con i diversi contenuti avanzati anche dalle recenti direttive europee in materia e delle ultime proposte del Governo;
- con riferimento alle disposizioni relative agli impianti termici civili, riteniamo necessario intervenire al fine di coordinare le disposizioni del d.lgs 152/2006 con le norme di settore presenti nei provvedimenti in materia di sicurezza degli impianti e di risparmio energetico, attuare una armonizzazione a livello territoriale ed operare le necessarie semplificazioni, evitando duplicazioni degli adempimenti richiesti;
- resta infine da chiarire quali limitazioni sono poste dal decreto sull’uso di determinati combustibili per alimentare gli impianti termici con particolare riguardo agli scarti di legno vergine, trucioli ed altro materiale simile non rientrante nella categoria dei rifiuti. Di seguito sono elencate le proposte di modifica al decreto, oggetto di proposta già in passato, per definire un complesso di norme più applicabili e gestibili nelle piccole e micro imprese.


