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Le scriventi Confederazioni valutano senz’altro positivamente una iniziativa parlamentare volta a definire principi e indirizzi programmatici idonei a creare condizioni favorevoli di ambiente e contesto per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento dell’imprenditoria diffusa, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese. Il tentativo è quello di individuare le norme, di rango primario, che diano corpo ai principi generali fissati dallo SBA a livello UE e, nel nostro Paese, attraverso la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, attualmente in fase di approvazione ma le cui linee direttrici dovranno tradursi comunque in una serie di interventi legislativi, oltre che regolamentari o amministrativi. In questo contesto, la proposta di legge sottoscritta da oltre 130 parlamentari delle diverse forze politiche rappresenta un segnale di attenzione importante del Parlamento nei confronti delle micro, piccole e medie imprese, di quel tessuto produttivo che rappresenta, in sostanza, la spina dorsale dell’economia italiana. Tuttavia, per quanto concerne l’impostazione legislativa del provvedimento, prioritariamente mirato alla definizione di princìpi generali di politica economica e di programmazione, sarebbe opportuno svolgere un’attenta riflessione sui criteri necessari per rendere concretamente efficace ed applicabile la nuova disciplina, che, in base a quanto previsto dall’art. 21, verrebbe attuata con l’istituzione di “organi” e l’adozione di “provvedimenti di attuazione” non meglio identificabili. Si può considerare, al riguardo, che la proposta in esame risulta mirata al varo di una legge “ordinaria”, la quale dovrebbe fissare alcuni elementi essenziali per poter entrare in vigore e tradursi in effetti concreti e cogenti. Dato che la proposta comprende numerosi princìpi programmatici, che sono suscettibili di incidere profondamente sulle norme legislative vigenti e che, in alcuni casi, possono avere anche riflessi su materie di rango costituzionale, si potrebbe prendere in esame l’ipotesi di enunciare alcuni princìpi e criteri direttivi propri di una legge-delega e, laddove possibile, di definire i criteri di delega regolamentare, soprattutto al fine di definire il corretto ambito di esercizio della discrezionalità dell'esecutivo in sede di attuazione, evitando attribuzioni eccessivamente ampie ed imprecise ai fini dell'attuazione dei princìpi di legge e perseguendo una efficace razionalizzazione della disciplina vigente. In tal senso, fatte salve le disposizioni sull’Agenzia nazionale per le micro, piccole e medie imprese (art. 15) e sulla Commissione inter-parlamentare per le micro, piccole e medie imprese (art. 17), tutte le altre previsioni non sono suscettibili di immediata e concreta attuazione. In conclusione, la proposta di legge assume un importante significato politico che richiederà l’individuazione di adeguate forme e strumenti applicativi, per definire un quadro positivo e favorevole di regolazione per le micro, piccole e medie imprese.


