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11 Maggio 2010
"Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia di normativa antimafia"

Casartigiani, CNA, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti condividono e apprezzano la filosofia generaleche sovraintende al varo del Disegno di Legge 3290/C recante “ Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”. Il Disegno di Legge unitamente alla Legge 50/2010 sull’Istituzione dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla mafia dà corpo a quel “Pacchetto antimafia” varato a Reggio Calabria dal Consiglio dei Ministri nel gennaio scorso.

Era d’altronde auspicato da tempo un riordino ed una armonizzazione della legislazione in materia - in direzione di criteri di maggiore efficacia e di semplificazione delle norme, al tempo stesso attente a contrastare la “vocazione imprenditoriale” delle mafie ed al loro tentativo di infiltrarsi e condizionare il mercato soprattutto nel settore dell’edilizia e degli appalti pubblici - anche con norme più stringenti in materia di antiriciclaggio.

Fra i provvedimenti che assumono particolare rilievo, a nostro avviso, vanno segnalati: l’innalzamento da sei mesi ad un anno della validità della certificazione antimafia, l’istituzione di una banca dati nazionale della documentazione antimafia, l’estensione delle operazioni sotto copertura alle indagini antiracket e antiusura. In relazione a questo ultimo punto, al fine di garantire realmente l’incolumità di chi affronta la denuncia di fenomeni estorsivi o legati all’usura, si richiede di valutare la necessità di inserimento di una norma che estenda anche alle vittime dei reati di cui sopra (racket ed usura) l’applicazione dell’esame dibattimentale a distanza già previsto al § 2 dell’art. 8 per i testimoni di giustizia sottoposti a speciali misure di protezione.

Si sottolinea inoltre:

1) In relazione all’art.1 2 “Delega al Governo per l’emanazione di un codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”, che cita l’armonizzazione di tale normativa con l’Istituzione dell'Agenzia nazionale per la gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, si sottolinea la necessità di chiarire l’ambito di tutela dei terzi in relazione ad aziende situate, con contratto di locazione, in immobili confiscati.

Con l’istituzione dell’Agenzia e la conseguente ridefinizione delle competenze dell’Agenzia del Demanio, si sta infatti ventilando il rischio di un diverso orientamento da parte di alcune Prefetture in relazione al rinnovo dei contratti di locazione in scadenza, situati in immobili sottoposti a confisca. Si tratta di aziende “terze”, assolutamente “sane”, che da anni occupano regolarmente e legittimamente locali sequestrati e confiscati. Aziende che a loro volta forniscono lavoro a dipendenti.

L'orientamento seguito sin'ora in tali casi, grazie ad una interpretazione dell’Avvocatura dello stato che dava la possibilità di inquadrare gli immobili confiscati come beni aziendali, fatte le dovute verifiche sugli imprenditori che li occupano a fini commerciali, è stato quello di mantenere i contratti di locazione in essere.

Se invece dovesse prevalere una applicazione restrittiva della previsione legislativa in materia di confisca, che stabilisce che i beni immobili confiscati debbano essere utilizzati esclusivamente a fini sociali e quindi non utilizzabili a fini commerciali, l’Agenzia del Demanio dovrà provvedere man mano che i contratti in essere andranno in scadenza, a comunicare alle imprese la risoluzione definitiva del contratto di locazione e intimare loro il rilascio dei locali in 60 giorni, con gravi conseguenze sul tessuto imprenditoriale e occupazionale e per l’immagine che tale atto determinerebbe nell’opinione pubblica.

2) In relazione all’art 2 “Delega al Governo per l’emanazione di nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia” sarebbe opportuno, in previsione del decreto legislativo che il Governo è delegato ad adottare entro un anno, che venissero ribadite e ulteriormente rafforzate le semplificazioni già operate dal DPR n. 252 del 3.6.1998 in materia di certificazione antimafia. Il decreto infatti aveva ridotto i casi di necessità della certificazione antimafia, consentendo di avvalersi del nulla osta con la dicitura antimafia apposto da parte della Camera di Commercio a margine del certificato di iscrizione al registro delle imprese.

In una serie di casi (contratti e subcontratti relativi a lavori o forniture dichiarati urgenti, provvedimenti di rinnovo conseguenti ad altri già disposti, atti e provvedimenti della P.A., riguardanti attività che possono essere intraprese su denuncia di inizio attività da parte del privato, attività sottoposte alla disciplina del silenzio assenso), inoltre era prevista la possibilità di ricorrere all’ autocertificazione.

Al riguardo sarebbe opportuno stabilire con norma che l’autocertificazione può essere presentatanella forma non autenticata di cui all'art.38, comma 3 del DPR 448/00, ovvero consegnando insieme alla dichiarazione sostituiva una fotocopia, anche non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

Inoltre, si ritiene che vada espressamente consentito il ricorso all’autocertificazione per l’avvio di tutte le attività economiche che sono state oggetto, recentemente, di provvedimenti di liberalizzazione per il recepimento della direttiva Bolkestein sui servizi.

Si auspica infine, sempre in questo contesto, una puntuale consultazione delle categorie per procedere all’individuazione delle diverse tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa, per i quali è sempre obbligatoria l’acquisizione della documentazione antimafia indipendentemente dal valore della gara.

3) In relazione all’art. 3, “Tracciabilità dei flussi finanziari”, pur condividendo senza riserve le finalità di lotta al riciclaggio e di inserimento di maggiori criteri di trasparenza e rendicontazione, si sottolineano le difficoltà che il divieto di utilizzo del contante potrebbe determinare per attività, quali le mense scolastiche, che debbano ricorrere per acquisti quotidiani di beni e servizi di ridottissima entità a fornitori presenti nella rete commerciale e artigianale di vicinato, non sempre dotati di POS.

4) In relazione all’istituzione di stazioni uniche appaltanti, si guarda con favore a tale previsione quale elemento di razionalizzazione del sistema, ferma restando la necessità di una articolazione rispetto alla dimensione degli appalti e della dimensione d’impresa, articolazione nella quale andrebbero adottati accorgimenti analoghi a quelli previsti per il sistema Consip a garanzia di una accessibile partecipazione delle piccole e medie imprese.

 
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