Dal 1 gennaio 2011 diventano operative alcune previsioni contenute nell'articolo 32 della legge 69/2009, relativo all'eliminazione degli sprechi dovuti al mantenimento dei documenti in forma cartacea. Dopo tale data, infatti, le pubblicazioni, effettuate in forma cartacea, di atti e provvedimenti amministrativi, aventi sinora valore di pubblicità legale, non hanno più tale effetto: occorre la pubblicazione su Internet.
Dal 1° gennaio di quest'anno i rapporti dei privati con le pubbliche amministrazioni sono cambiati: la possibilità, prevista sin dal gennaio 2010, per le amministrazioni e gli enti pubblici obbligati, di affiancare, alla tradizionale pubblicità legale sui bollettini cartacei degli atti e dei provvedimenti amministrativi, la pubblicazione sui propri siti informatici, dal 1° gennaio 2011 è diventata, di fatto, un vero e proprio obbligo, almeno per quel che riguarda atti e provvedimenti amministrativi in generale, ferma restando, comunque, la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, di effettuarne, in via integrativa, anche la pubblicità sui quotidiani.
Per quanto riguarda, invece, gli atti ed i provvedimenti concernenti le procedure ad evidenza pubblica nonché i propri bilanci, il valore legale delle pubblicazioni cartacee verrà meno, e dovrà essere necessariamente sostituita dalla pubblicazione on line, solo dal 1° gennaio 2013.
Gli interessati devono conseguentemente organizzarsi, anche in funzione, ad esempio, della decorrenza dei termini per la presentazione di eventuali domande o di possibili impugnative.

