Con una recentissima sentenza (della III sezione: 1° giugno 2011, n. 4951 ) il TAR del Lazio ha stabilito che il regime delle tariffe e dei minimi tariffari sui corrispettivi che le SOA possono richiedere per lo svolgimento dell'attività di attestazione, ora codificate negli artt. 70, 71 e 73 e all'allegato C, del DPR n. 207/2010 (Regolamento d'attuazione al Codice), che non consentono la concorrenza tra le SOA, risultano in contrasto con l'art. 2 del D.L. n. 223/2006, convertito nella L. n. 248/2006, e con i principi comunitari in materia di libera concorrenza.
Secondo la Corte, infatti, "la menzionata disposizione di cui al decreto Bersani [che ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime] stante la genericità con cui è stata formulata è in grado di applicarsi anche alla fattispecie in esame, atteso che non può essere seriamente contestato che l'attività espletata dalle SOA ben può essere considerata un'attività intellettuale".
Inoltre "è assolutamente indimostrato che un regime di concorrenza piena, quindi basata anche sui prezzi praticati a terzi, comporti automaticamente uno scadimento sotto il profilo qualitativo del servizio offerto dalle SOA" e "non è in alcun modo ravvisabile la paventata correlazione tra scadimento qualitativo del servizio offerto e derogabilità dei minimi tariffari".
La pronuncia appare strettamente in linea con gli orientamenti dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che sulla base dei poteri che le riconosce l’art. 21 della L. 287/1990, appena sei mesi fa si era fatta promotrice di una
segnalazione
(sulla base dell'
AS783
) ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio, in cui affermava che la fissazione di tariffe minime e massime disincentiva gli operatori a lavorare sulla qualità della prestazioni e si evidenziava come, malgrado la precedente Segnalazione AS261 del 16 giugno 2003 (in Boll. AGCM n. 24/03) "l’articolo 12 del D.P.R. n. 34/00 non ha subìto, tuttavia, alcuna modifica né è stato abrogato".
Si chiude così, almeno per ora, la vicenda che vedeva l'Autorità di Vigilanza ed il Ministero dello Sviluppo Economico opporsi, mediante diffida, alla richiesta di una SOA di applicare sconti sui corrispettivi previsti per l'attività di qualificazione.

