Depositate dal Tribunale amministrativo del Lazio le prime sentenze relative al bando di concorso per il riconoscimento della professionalità di chi opera già nel settore. Sconcerto e rabbia tra gli interessati
Il TAR del Lazio ha iniziato il deposito delle prime sentenze sui ricorsi presentati dai restauratori sul bando di concorso che dovrebbe permettere a quelli già in attività di vedersi riconosciuta la propria professionalità, ma le prime pronunce, di contenuto sin qui esattamente sovrapponibile, sono tutte negative.
Il giudice amministrativo, pur riconoscendo sotto diversi profili l'interesse ad agire dei ricorrenti, ritiene che, malgrado il decreto n. 294/2000 (modificato nel 2001) fosse relativo ad una materia diversa da quella della tutela dei beni culturali in cui il restauro s'inquadra (riguardava gli appalti pubblici), la definizione di restauratore in esso contenuta possa legittimimamente costituire lo spartiacque tra la situazione previgente al 2006 (data d'introduzione del testo dell'articolo 182 del codice dei beni culturali, di cui oggi si sta realizzando l'applicazione) e quella attuale che dovrà portare a breve alla realizzazione di un albo professionale dal quale soltanto potranno essere scelti i soggetti che potranno intervenire operativamente in questo delicato settore.
Ciò malgrado si riconosca che il completamento della nuova disciplina, che, una volta attuata, farà terminare la fase d'applicazione della disciplina transitoria, sia avvenuto (con quattro anni di ritardo) solo nell'estate del 2009.
Gli interessati, afferma il TAR, avrebbero dovuto prevedere che prima o poi i requisiti per diventare restauratore o collaboratore restauratore introdotti nel 2001, e successivamente modificati nel 2006, sarebbero divenuti requisiti d'applicazione generale, per cui non vi è disparità di trattamento tra chi potrà dimostrare di aver svolto 8 anni d'attività prima del 2001, che avrà diritto al riconoscimento della qualifica "ex lege", e chi, invece, avendo svolto una parte della propria attività successivamente al 2001, pur avendo 8 anni di certificazioni del buon esito dei propri lavori assolutamente identiche a quelle prodotte dai primi, per continuare a lavorare dovrà sostenere un esame.
La questione relativa alla legittimità del fatto che si sia presa a riferimento una data anteriore a quella d'entrata in vigore dell'articolo 182, invece non è stata esaminata in quanto tutti i ricorrento hanno dichiarato, nelle impugnative, di aver acquisto i previsti periodi d'attività documentata entro il 2009.
Rispetto alle molte critiche sollevate sul bando, poi, la corte ha chiarito che, pur non potendo essere oggetto di disanima in questa fase, potranno essere prese in considerazione alla fine della procedura di concorso, se i soggetti che verranno negata la loro qualificazione presenteranno, individualmente, ulteriori ricorsi.
Crescono sconcerto e rabbia tra gli interessati.

