Con la sentenza n. 1/2011, il Tar di Torino analizza, sia pur incidentalmente, quali debbano essere i criteri cui le stazioni appaltanti dovrebbero attenersi nella decisione se attenersi, ai fini della selezione della migliore offerta, al criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa, e precisa che occorrerebbe "far ricadere tale scelta su “quello più adeguato in relazione alle caratteristiche dell’oggetto del contratto”; sembrerebbe potresene dedurre, conseguentemente, che, laddove la qualità di quanto richiesto al contraente non risulti predefinita (come nel caso di froniture di prodotti standard -ipotesi affrontata nel caso di specie-) dovrebbe preferirsi, tendenzialmente, il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, e che tale scelta potrebbe essere del tutto affiadata alla discrezionalità dell'ente appaltante, ma sindacabile visto che -conclude la Corte- è illogica la scelta del criterio del prezzo più basso quando la legge di gara attribuisca rilievo ad aspetti qualitativi variabili dell’offerta ...
La pronuncia si esprime nei termini seguenti:
«Con riferimento al criterio di aggiudicazione, reputa, invece, opportuno rammentare che l’art. 81, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, coerentemente con la normativa e la giurisprudenza comunitaria, laddove dispone che “Nei contratti pubblici, fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative alla remunerazione di servizi specifici, la migliore offerta è selezionata con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”, lascia chiaramente intendere che, esistendo una perfetta e sostanziale equivalenza tra i due sistemi, la scelta dell’uno o dell’altro è rimessa alla libera determinazione dell’amministrazione, con l’unico limite di far ricadere tale scelta su “quello più adeguato in relazione alle caratteristiche dell’oggetto del contratto”, al fine di “selezionare la migliore offerta”, conformemente al comma 2 del medesimo articolo, e di garantire la qualità delle prestazioni e il rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. medesimo, con cui il legislatore nazionale ha recepito, in sostanza, il considerando 2 della direttiva n. 2004/18/CE.
12.1) Tale assunto trova, del resto, conferma in numerose pronunce del giudice comunitario e nazionale (ex multis Corte di Giustizia CE, sent. 7 ottobre 2004, in causa C-247/02; C.d.S., V, n. 8408/2010; C.d.S., VI, n. 3404/2009; C.d.S., IV, n. 4613/2008; ), che hanno autorevolmente affermato che rientra nei poteri discrezionali della stazione appaltante operare la scelta in ordine alle modalità di strutturazione della legge di gara, in base alle caratteristiche dell’appalto, avendo di mira unicamente la garanzia della libera concorrenza e la selezione della migliore offerta.
12.1.1) In relazione alle caratteristiche dei prodotti oggetto di fornitura tale predicato si traduce, nel caso di scelta del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, nella necessità di identificare compiutamente, da un punto di vista economico o tecnico, i prodotti desiderati, senza per questo limitarli a una marca o a un brevetto specifico.
12.1.2) Il criterio di aggiudicazione basato sul prezzo, che, in quanto parametro oggettivo e trasparente, favorisce un più pieno e corretto svolgimento del processo competitivo, appare, infatti, adeguato allo scopo e conforme alle previsioni di cui agli artt. 81 e 82 del D.Lgs. n. 163/2006 laddove non vi siano dubbi sulle caratteristiche qualitative del bene posto a gara, atteso che la puntuale individuazione dell’oggetto della fornitura appare di per sé in grado di evitare il verificarsi di fenomeni distorsivi della concorrenza.
12.1.3) Viceversa, è illogica la scelta del criterio del prezzo più basso quando la legge di gara attribuisca rilievo ad aspetti qualitativi variabili dell’offerta, in riferimento al particolare valore tecnologico delle prestazioni, al loro numero, al loro livello quantitativo e qualitativo. In questi casi la pluralità di elementi presi in considerazione dalla lex specialis si pone in contrasto con la caratteristica unicità del criterio del prezzo più basso comportando la violazione delle disposizioni poc’anzi richiamate (C.d.S., V, n. 8408/2010 cit.).
Forse l'applicazione dei suddetti principi potrebbe costituire un argine -quanto mai opportuno in una fase come quella attuale-, all'utilizzazione del criterio del prezzo più basso, che, sovente, va a scapito della qualità dei risultati ottenuti, e determina risultati dleteri per le imprese "sane" e più qualificate..

