Sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 48/1 del 23 febbraio 2011 è stata pubblicata la nuova direttiva del 16 febbraio 1011, n. 2011/7/UE, del Parlamento Europeo e del Consiglio, sulla lotta ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, che entrerà in vigore il prossimo 15 marzo. Gli Stati membri devono adeguare le propie disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per conformarsi agli articoli da 1 a 8 e 10 entro il 16 marzo 2013; data dalla quale è abrogata la precedente direttiva 2000/35/CE.
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Il nuovo atto comunitario si pone l'obiettivo di ridurre i termini contrattuali di pagamento (nei rappporti commerciali tra imprese, o tra imprese e pubbliche amministrazioni) entro limiti accettabili (di 30 gg., o, al massimo, in caso di accordo tra le parti, di 60 gg.), oggi per nulla rispettati, almeno nel nostro Paese -ma non solo-, malgrado il precedente normativo, già recepito in tutt'Europa, in vigore da quasi 10 anni.
Ma anche di ridurre la pratica, scorretta, di sistematici ritardi rispetto ai termini di pagamento fissati contrattualmente, rendendola tendenzialmente non conveniente attraverso la fissazione di interessi moratori molto più elevati rispetto a quelli ordinari (l'8% in più del tasso di riferimento adottato dalla BCE).
CNA Costruzioni si augura che la nuova versione della direttiva venga rapidamente recepito nel nostro ordinamento e possa contribuire effettivamente a rendere tutti, ma soprattutto le pubbliche amministrazioni, più attenti al problema, gravissimo, specie in una fase come quella attuale di carenza di liquidità, dei pagamenti tempestivi, superando gli comportamenti attuali.
Occorre notare che le regole precedenti sono state, da ultimo, ricodificate nel Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 che contiene il nuovo Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», dove, al TITOLO VII - relativo al CONTRATTO (v. in particolare gli Artt. 143 e 144), sono state ribadite regole difformi rispetto alle indicazioni comunitarie, sia sul fronte dei termini di pagamento, sia su quello delle sanzioni rispetto ai ritardi.
Nella nuova direttiva viene chiarito che la progettazione e l’esecuzione di opere e edifici pubblici, nonché i lavori di ingegneria civile dovrebbero essere inclusi nell'ambito d'applicazione delle nuove disposizioni al pari delle forniture di merci e prestazioni di servizi, cui la direttiva si riferisce prevalentemente (vedi considerando 11).
Poiché l'attuale stato di lentezza ed inefficienza della giustizia civile è sicuramente elemento che non favorisce la diffusione di comportamenti coerenti con le indicazioni comunitarie, si spera che, in fase di recepimento, vengano identificati ulteriori meccanismi che portino realmente ad un cambiamento generalizzato delle prassi oggi prevalenti, ad esempio attraverso la diretta responsabilizzazione, sul fronte delle sanzioni civili ed amministrative, degli amministratori pubblici cui è affidato il compito di realizzare pagamenti tempestivi.

