In questa parte inseriamo le domande e le risposte che giudichiamo più interessanti emesse da Servizio Quesiti che la CNA INSTALLAZIONE E IMPIANTI nazionale ha in corso da tempo con la collaborazione, tra gli altri, dello Studio Legale Corinaldesi - Mischi - Panzera di Bologna.
Le modalità di accesso al servizio, riservato alle Associazioni territoriali della CNA INSTALLAZIONE E IMPIANTI, possono essere richieste alla CNA INSTALLAZIONE E IMPIANTI nazionale.
| 1) D: Due imprese in riunione temporanea si sono aggiudicate un contratto d’appalto riservandosi di affidare alcune lavorazioni in subappalto. Si chiede se ciascuna delle due imprese possa stipulare un distinto contratto di subappalto con lo stesso imprenditore.
R: La risposta è negativa. Con l’aggiudicazione infatti le due imprese riunite diventano come un unico soggetto che stipula un unico contratto con la stazione appaltante sia con gli eventuali subappaltatori. 2) D: L’Amministrazione comunale ha richiesto all’aggiudicatario di una gara d’appalto il pagamento dei diritti di copia del contratto da questi stipulato. Si chiede se sia legittima questa richiesta.
R: Ai sensi dell’art. 16 bis del RD 18.11.1923, n. 2440 "Le spese di copia, stampa, carta bollata e tutte le altre inerenti ai contratti sono a carico dei contraenti con l’Amministrazione dello Stato. Sono altresì a carico di detti contraenti le spese di registrazione dei contratti, in conformità del disposto dell’articolo 55 del DPR 26 ottobre 1972, n. 634 sull’imposta di registro" 3) D: Il concorrente ad un appalto-concorso non risultato aggiudicatario può verificare l’operato della Commissione ? Qualora riscontri degli errori nell’operato della Commissione a quale autorità deve essere indirizzato un eventuale ricorso?
R: Il concorrente ad una gara può sempre richiedere di visionare ed estrarre copia degli atti del procedimento di gara (verbali della Commissione, deliberazioni ed eventuali documenti prodotti dagli altri concorrenti). A tal fine è sufficiente che il concorrente rivolga una domanda in carta semplice all’Amministrazione che avrà a disposizione 30 giorni per rispondere. 4) D: Quali strumenti ha a disposizione l’impresa per ottenere il pagamento dei lavori già eseguiti e non pagati dall’AUSL a causa di ritardati finanziamenti?
R: L’aspetto delle modalità di pagamento viene normalmente disciplinato dal contratto di appalto. 5) D: A quali responsabilità va incontro il proprietario di un immobile nel quale gli impianti tecnologici non sono a norma, nel darlo in locazione?
R: Il locatore è tenuto a dare in locazione un immobile idoneo all’uso a cui è destinato, così come prescrive l’art. 1575 del CC. 6) D: Può la direzione lavori imporre all’appaltatore un prezzo non concordato per l’esecuzione di nuove opere ed imporre tali lavori con un ordine di servizio?
R:La soluzione della questione va ricercata nel capitolato speciale d’appalto e nel contratto ed, in mancanza di specifiche clausole, nelle norme di legge a cui il capitolato ed il contratto rinviano. D) 7: Come viene applicato il criterio dell’esclusione automatica di un impresa da una gara di lavori pubblici per offerta anomala? E’ legittima l’esclusione?
R. Come ormai è noto a tutti coloro che operano nel settore degli appalti pubblici, il legislatore italiano nonché gli organi di giustizia amministrativa, hanno posto e continuano a porre un’attenzione particolare all’offerta anomala. La definizione stessa di "offerta anomala" induce ad una qualche riflessione. L’anomalia infatti riguarda il ribasso offerto dai concorrenti ad un appalto sul prezzo posto a base di gara, ed in particolare la congruità dello stesso in relazione alla prestazione oggetto del contratto. Mentre per gli appalti comunitari non esiste nessun criterio di esclusione automatica, ma si procede alla verifica della composizione delle offerte presunte anomale sulla base delle valutazioni scritte fornite dall’offerente, per le gare di importo inferiore alla soglia comunitaria, il legislatore, dovendo comporre le opposte esigenze di garantire la speditezza del procedimento e di evitare l’aggiudicazione in favore di un’offerta poco seria, ha individuato un criterio matematico di esclusione automatica delle offerte anomale. Infatti la legislazione vigente ( L: 109/94 art. 21.1bis) stabilisce che " Relativamente ai soli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, l’amministrazione interessata procede all’esclusione automatica delle offerte che presentino una percentuale di ribasso superiore alla percentuale fissata ai sensi del primo periodo del presente comma" Un successivo DM - 18.9.97 stabilisce che " per l’anno 1998 la percentuale di cui all’art. 21-1bis-L. 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni è fissata nella misura pari alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media" Non si da luogo ad esclusione quando le offerte valide risultano inferiori a 5. aggiudicare al massimo ribasso non essendoci offerte anomale;non valutare l’eventuale anomalia di tale offerta;violare le disposizioni legislative che impongono una verifica dell’anomalia anche nelle gare sotto soglia;violare i principi generali in materia di contratti pubblici secondo i quali bisogna perseguire l’interesse pubblico per un esatto e tempestivo adempimento nell’esecuzione della prestazione, il quale sarebbe messo a rischio da un ribasso eccessivo rispetto al prezzo risultante dalla media delle offerte. In base a queste considerazione l’amministrazione ha ritenuto si possa ragionevolmente escludere l’unica offerta eccedente la percentuale di ribasso risultante dalla media delle offerte ammesse. 8) D: Ho sentito parlare di certificazione antimafia unita al certificato della CCIAA. Cosa c’è di vero e, soprattutto, è vera semplificazione?
R: E’ stato recentemente pubblicato il DM 27/5/98 (GU n. 136) che, in applicazione dell’art.5 DM 16.12.97, n.486, rende operativa l’integrazione degli accertamenti antimafia con la certificazione CCIAA. Non appena le Camere di commercio avranno reso operativi i sistemi informatici, il legale rappresentante dell’impresa potrà richiedere il rilascio del certificato di iscrizione e il certificato anagrafico dell’impresa con la dicitura: "Nulla osta ai fini della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni nonché del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490. La presente certificazione è emessa dalla CCIAA utilizzando il collegamento telematico previsto dall’articolo 2 bis del predetto decreto legislativo n. 490 del 1994 e dal relativo regolamento di attuazione e sulla base delle comunicazioni inoltrate in via telematica dalla Prefettura di Roma".
9) D. Si può concorrere alla stessa gara pubblica di appalto come concorrente e come candidato al subappalto di un altro partecipante?
R: Accade spesso che la medesima impresa concorra singolarmente o in associazione con altri ed al tempo stesso sia anche indicata da altro concorrente quale, sia pure eventuale , subappaltatore. In proposito stante la non limpidezza della norma, ci rifacciamo a due sentenze ( 457 e 458 del 1998) emesse dal Tar Toscana sez II. In presenza della situazione sopra descritta, l’amministrazione ha ritenuto, pur in mancanza di un’esplicita previsione del bando e della lettera di invito, di escludere dalla gara l’impresa che partecipava come concorrente nonché l’altro concorrente che aveva indicato la medesima impresa come candidata al subappalto.
10) D: Fatti salvi i Regolamenti edilizi comunali, è ammessa l’evacuazione a parete dei fumi visto e considerato che mentre le Norme tecniche la consentono, per gli impianti nuovi il DPR 412/93, all’art. 5, la vieta? Risponde il CIG, Comitato Italiano Gas. ( 23.9.98)
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