Per le detrazioni fiscali sui lavori di ristrutturazione edile e di riqualificazione energetica degli edifici termina il balletto delle scadenze a tempo e delle proroghe annuali
L’articolo 4 (“Detrazioni per interventi di ristrutturazione, di efficientamento energetico e per spese conseguenti a calamità naturali”) del DL 201/2011, il cosiddetto Decreto Salva Italia, ha messo fine al balletto delle proroghe annuali della detrazione fiscale del 55% per interventi di riqualificazione energetica degli edifici; l’agevolazione del 55% è stata prorogata sino al 31 dicembre 2012 e dal 1° gennaio 2013 sarà disciplinata dall’articolo 16-bis che il DL 201 ha aggiunto al Tuir (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) che la assimila a quella relativa alle ristrutturazioni edili.
La detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica, pertanto, scenderà al 36% che, dice la manovra, agevolerà la “realizzazione di opere finalizzate al risparmio energetico con particolare riguardo all’installazione di impianti da fonti rinnovabili”. Il tetto massimo della spesa detraibile rimane fermo a 48.000 euro per unità immobiliare (detrazione di 17.280 euro), così come non muta l’arco temporale in cui “diluire” la detrazione (10 anni).
Ai lavori già oggetto di detrazione previsti dalla normativa sul 36%, sono stati aggiunti gli interventi di ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati a seguito di eventi calamitosi. Condizione necessaria ed indispensabile per ottenere l’agevolazione è che vi sia stata la dichiarazione dello stato di emergenza anche anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreto Legge 201/2011.
Per quel che concerne gli interventi agevolabili con il 55%, la principale novità è l’introduzione dei lavori di installazione di scaldacqua a pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria.

