Le principali novità riguardano la documentazione da presentare ai fini del riconoscimento della maggiorazione della tariffa incentivante del 10% per utilizzo di componenti UE/SEE ed i chiarimenti sui fabbricati rurali che è possibile equiparare agli edifici.
Questi gli aggiornamenti più importanti introdotti dalla Revisione 2 delle Regole applicative:
Antimafia
Nella documentazione da allegare, dove si fa riferimento alla consegna del certificato antimafia, viene ora anche prevista la presentazione dell’esenzione dell’obbligo ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ed è stato aggiunto il capitolo 4.2.1. in cui si elencano e si specificano tali casi di esenzione.
Edifici rurali
I fabbricati rurali accatastati secondo le categorie catastali A/6 e D/10, prima della data di entrata in esercizio dell’impianto fotovoltaico, sono equiparati agli edifici, qualora sia rispettate le seguenti condizioni:
1. Presenza della attività agricola, ovvero di un imprenditore agricolo o di una società agricola;
2. Strumentalità effettiva del fabbricato all’attività agricola.
Maggiorazione per componenti europei
Possono essere contabilizzate, ai fini della maggiorazione, le produzioni realizzate anche in Islanda, Liechtenstein e Norvegia.
I moduli in film sottile su supporto flessibile, il cui processo produttivo prevede la realizzazione di singole celle e successive fasi di stringatura, interconnessione, laminazione e test elettrici, sono assimilati ai moduli in silicio cristallino ma il semplice incollaggio/fissaggio del modulo laminato sulla superficie di supporto non è sufficiente ai fini del riconoscimento della maggiorazione;
Per ottenere la maggiorazione sono necessarie ulteriori informazioni :
d) indicare i componenti di provenienza UE/SEE (silicio cristallino, wafer o cella) utilizzati nel modulo/i prodotto/i;
e) indicare i siti produttivi UE/SEE coinvolti nelle lavorazioni dei componenti utilizzati;
f) indicare le verifiche ispettive per tutti i siti coinvolti nelle lavorazioni;
g) indicare i volumi annui scambiati tra siti produttivi dei componenti e sito produttivo dei moduli,
specificando le verifiche documentali effettuate;
h) indicare la massima capacità produttiva annua del sito di produzione dei moduli;
i) indicare se nel sito produttivo dei moduli siano utilizzati solo i componenti di cui al punto d);
j) nel caso in cui nel sito produttivo dei moduli siano utilizzati anche volumi di componenti, di cui al punto
d), di provenienza non UE/SEE, la regola sequenziale di cui al punto b) deve consentire di identificare i moduli o lotti di moduli prodotti con il componente di cui al punto d) di provenienza EU/SEE.
Tuttavia, per consentire ai produttori di adeguarsi a quanto sopra richiesto e a quanto indicato nella Variante 1 della Guida CEI 82-25 2011-10, sono ammesse le seguenti deroghe:
- per impianti entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2011 saranno accettati moduli con etichette non conformi al punto a) sopra definito;
- fino al 31 dicembre 2011, alle richieste di accesso al premio potranno essere allegate anche semplici dichiarazioni di un ente terzo certificatore (accreditato a livello europeo o nazionale o membro IECEE nell’ambito fotovoltaico) riportanti tutte le informazioni di cui ai punti a), b) e c) per quanto riguarda il punto 1) e di cui ai punti da a) a j) per quanto riguarda il punto 2).
In generale, i soggetti responsabili degli impianti entrati in esercizio dal 1° giugno 2011, che alla data di pubblicazione della revisione hanno già fatto richiesta di riconoscimento della maggiorazione, dovranno eventualmente integrare la documentazione fornita in conformità a quanto specificato nella nuova guida.
Si noti che il GSE scrive soprattutto che le voci di costo “miste” non saranno prese in considerazione ai fini della valutazione dell’ammissibilità alla maggiorazione
Sostituzione amianto
Per ottenere i 5 centesimi di premio è necessario inviare il “Formulario per il trasporto dei rifiuti” relativo allo smaltimento dell’eternit e/o amianto redatto in conformità a quanto stabilito dal Decreto del Ministero dell’Ambiente n.145 del 1° aprile 1998;
Il GSE, per tener conto dell’avvicendamento normativo intervenuto tra il DM 6 agosto 2010 (terzo conto energia) e il DM 5 maggio 2011 (quarto conto energia), ha comunicato che la maggiorazione sarà applicata anche agli interventi avviati tra il 25 agosto 2010, data di entrata in vigore del DM 6 agosto 2010, e il 13 maggio 2011, purché gli impianti fotovoltaici, installati in sostituzione di coperture in eternit o contenenti amianto, entrino in esercizio entro e non oltre il 30 giugno 2012.

