CNA Installazione Impianti ribadisce l’impossibilità di derogare dal livello minimo di sicurezza previsto dalla norma
Una rivista del settore elettrico ha recentemente pubblicato un articolo riguardante la derogabilità della Norma CEI 64/8 V3 -allegato A. L’autore dell’articolo cita la possibilità di estendere l’eventualità di derogare alle Norme CEI, ad eccezione delle Norme riguardanti la sicurezza, basando la sua opinione sulla derogabilità della Legge 186/68 specificandone aspetti di puro diritto e ritenendo sotto alcuni versi la legge derogabile.
L’autore, inoltre, cita la possibilità di estendere l’eventualità di derogare alle Norme CEI ad eccezione delle Norme riguardanti la sicurezza basando la sua opinione sulla derogabilità della Legge 186/68 specificandone aspetti di puro diritto e ritenendo sotto alcuni versi la legge derogabile. Il DM 37/08 all’art 6, comma 1 recita:
“Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell'arte, in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell'arte.”
Il contenuto dell’articolo di legge non lascia alcun dubbio sulla interpretazione. Il legislatore individua la regola tecnica contenuta nella Norma CEI , UNI o equivalente europea , presunzione certa della regola dell’ arte. D’altra parte il Comitato Elettrotecnico Italiano pubblica le Norme in ragione di una regola ben definita da rispettare. Nella logica, una regola è ragione di ordine. In mancanza di tale ordine, ognuno potrebbe agire secondo il proprio libero arbitrio. Nel merito, le Norme CEI indicano le prescrizioni minime mediante le quali progettisti ed installatori devono attenersi; il buon senso e la competenza ampliano la sfera di professionalità al servizio dei Committenti. “Riteniamo che in questo modo – ha affermato Carmine Battipaglia, Presidente Nazionale di CNA Installazione Impianti - si rischi di dare informazioni confuse e scarsamente cautelative sia per gli installatori sia per gli utenti finali”. Infatti, la legge (Legge 186/1968 e DM 37/2008) richiede (inderogabilmente) che gli impianti elettrici debbano essere realizzati e costruiti a regola d'arte. A tal fine, l’installatore ha a disposizione due alternative: applicare la vigente norma tecnica e, in tal caso, beneficiare della presunzione di conformità alla regola dell’arte; oppure, effettuare lui stesso un’analisi dei rischi dell’impianto, documentando puntualmente nella dichiarazione di conformità le soluzioni tecniche individuate ed applicate per azzerare tali rischi.
“La mera opinione relativa alla possibile applicazione parziale delle norme tecniche – ha sottolineato inoltre Battipaglia - scindendone gli aspetti prestazionali da quelli di sicurezza, sulla base peraltro di una valutazione del tutto soggettiva dell’installatore, non trova riscontro nelle norme tecniche per le quali sicurezza e prestazioni appaiono strettamente correlate e facenti parte di un unico corpo normativo. Va a tal fine ricordato – ha proseguito il Presidente degli installatori della CNA - che l’impianto deve essere realizzato a regola d’arte e che gli installatori per legge sono i soggetti responsabili della corretta esecuzione degli impianti, senza che sia possibile scaricare le loro responsabilità sui clienti sulla base di accordi o patti con i clienti medesimi, trattandosi di responsabilità poste a tutela dell’utente finale. E’ assolutamente necessario tutelare la categoria – ha proseguito Battipaglia - invitando i colleghi a mantenere le distanze dalle opinioni di editori, e di attenersi alle Norme CEI redigendo le dichiarazioni di conformità secondo gli allegati che il Ministero ha emanato all’epoca dell’entrata in vigore del DM37/08 attestando sotto la propria responsabilità di aver eseguito gli impianti a regola d’arte ed in ossequio alla Normativa tecnica vigente. Dichiarazioni in deroga alle Norme, sono volte ad attestare che gli impianti sono stati eseguiti senza rispettare la regola d’arte, pregiudicando la professionalità e la responsabilità di eventuali giudizi legali. In caso di contenzioso legale, non credo assolutamente che l’autore dell’articolo in questione possa venire in aiuto con le sue tesi”.

