Nell’interpretazione del Ministero dello Sviluppo Economico prospettate procedure vessatorie nei confronti delle imprese
Il Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2008, n. 37 relativo alla sicurezza degli impianti all’interno degli edifici prevede, come è noto, l’ampliamento del campo di applicazione della disciplina rispetto a quanto contemplato dalla Legge 46/90 (che si riferiva ai soli edifici ad uso civile), ricomprendendo (articolo 1, comma 1) tutte le tipologie di impianti posti al servizio degli edifici indipendentemente dalla relativa destinazione d’uso. Considerato che nel testo non sono previste indicazioni sulla fase transitoria di prima applicazione della nuova disciplina, sarebbe stato necessario, come più volte chiesto da CNA Installazione Impianti unitariamente alle altre associazioni di categoria, di consentire a tutte le imprese regolarmente iscritte che avessero già svolto l’attività nelle categorie di edifici e per le tipologie di impianti prima escluse dalla legge n. 46/90, la possibilità di conseguire il riconoscimento dell’abilitazione all’esercizio delle attività.
A tal fine CNA Installazione Impianti aveva chiesto di chiarire in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale che, alla data di entrata in vigore del Decreto Ministeriale 37/08, le imprese iscritte nel Registro delle imprese o nell'Albo provinciale delle imprese artigiane, che avevano operato su impianti in edifici adibiti ad uso industriale, commerciale, artigianale, agricolo o ad altri usi, precedentemente esclusi dalla sfera di applicazione della legge n. 46/90, “si considerassero abilitate all’esercizio delle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti per le corrispondenti lettere e specifiche voci all’interno di esse, di cui all’ articolo 1, come risultanti dallo stato di iscrizione al Registro delle imprese o all’Albo provinciale delle imprese artigiane”
Alcune Camere di Commercio hanno invece da qualche tempo iniziato a chiedere alle imprese di "regolarizzare" la propria posizione avendo, come è noto, il DM 37/08 anche spostato, rispetto alla L. 46/90, alcune voci di attività da una comma all'altro (art. 1, comma 2). Nella lettera a), ad esempio, vengono traslati gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche (nella L. 46/90 erano nella lettera b) e vengono introdotti ex novo gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere; Vengono poi introdotti nella lettera c) gli impianti di refrigerazione e viene specificato che comprendono “le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense e di ventilazione ed aerazione dei locali” che nella vecchia L. 46/90 erano ricompresi nella lettera e).
Nelle lettere inviate dalle Camere di Commercio alle imprese si manifesta l’urgenza di richiedere il riconoscimento dei requisiti ai sensi del DM 37/08 “in assenza del quale l’impresa non è neppure in condizione di poter legittimamente autocertificare di essere in regola con la disciplina del settore”. Va sottolineato che queste richieste di "regolarizzazione" sono spesso accompagnate con inviti, a volte perentori, di pagare, per le modifiche da apportare nelle visure camerali, sia i diritti di segreteria (circa 15-16 euro) che la tassa di concessione governativa (216 euro di media). La richiesta del pagamento del diritto di segreteria e della tassa di concessione governativa produrrebbe per le imprese del settore della installazione di impianti un costo complessivo vicino ai 45-50 milioni di euro. Altro adempimento che alcune Camere di Commercio richiedono è che vengano riprodotti i documenti già utilizzati per ottenere l'abilitazione ex legge n. 46/90. In sostanza, le CCIAA chiedono di esibire documenti di cui dovrebbero già essere in possesso.
A tale situazione di criticità si è aggiunta una recente nota del Ministero dello Sviluppo Economico (prot. 0183538 del 3/10/2011 in risposta ad un quesito posto dalla CCIAA di Potenza) nella quale si assecondano, in pratica, queste richieste, che riteniamo indebite, sollecitando le Camere di Commercio ad invitare le imprese a presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività indicando nuovamente il nominativo del Responsabile Tecnico quasi si trattasse di una nuova impresa. A tal fine ci preme sottolineare che SCIA è un atto con il quale si dichiara l’inizio di una nuova attività che, invece, per queste imprese è già in corso e già autorizzata in base a una precedente normativa (L. 46/90) per medesimi incombenti di fatto e, pertanto, è un atto non corretto dal punto di vista di procedura amministrativa per effettuare una “regolarizzazione” di una attività già avviata e in corso.
Non si tratta pertanto solo di costi aggiuntivi da sostenere, ma del concreto rischio di cancellazione per imprese il cui Responsabile Tecnico non abbia i requisiti, già maturati con la precedente legge, ai sensi del DM 37/08. Riteniamo pertanto che le CCIAA dovrebbero essere sufficientemente accorte da non ipotizzare cancellazioni d'ufficio in quanto c’è un concreto rischio di contenziosi e di responsabilità personali dei funzionari che dovessero sottoscrivere atti di tal genere.
CNA Installazione Impianti agirà in ogni sede, politica e giudiziaria, per tutelare i legittimi interessi delle imprese impiantistiche e per evitare ulteriori esborsi economici ed inutili adempimenti amministrativi ad un settore già vessato da numerose incombenze burocratiche.
Scarica la nota del Ministero dello Sviluppo Economico

