Il DPR, in conformità a quanto previsto dal Regolamento CE 303/2008, stabilisce, i “requisiti minimi della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra”.
Approvato definitivamente, dal Consiglio dei Ministri del 16 dicembre, il Decreto Presidenziale con le modalità di attuazione del Regolamento CE 842/2006. I settori coinvolti saranno quelli della refrigerazione, del condizionamento d’aria, delle pompe di calore mobili e dei sistemi di protezione antincendio che contengono gas fluorurati ad effetto serra. Il DPR prevede l'istituzione di un Registro la cui gestione verrà affidata alle Camere di Commercio al quale si dovranno iscrivere, entro 60 giorni dalla sua costituzione, le persone che svolgono attività su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore ed antincendio che contengono almeno 3 Kg. (o 6Kg. se ermeticamente sigillati) di gas fluorurati ad effetto serra. Le persone dovranno essere in possesso di un certificato che sarà rilasciato da un organismo di certificazione dopo il superamento di un esame (teorico e pratico) sulle competenze previste dall'allegato del Regolamento CE 303/2008 e 304/2008. La certificazione durerà 10 anni e sarà rinnovata dall'organismo di certificazione su domanda dell'interessato.
A loro volta le imprese verranno certificate se impiegheranno personale certificato in numero sufficiente da coprire il volume di attività previsto e dimostreranno che il personale ha a disposizione strumenti e procedure necessarie per svolgere l’attività. Le imprese dovranno poi comunicare all’organismo di certificazione ed alla Camera di Commercio ogni variazione in relazione al personale certificato ed al volume di attività.
Questi, nel dettaglio, i principali contenuti del DPR:
Finalità
Disciplina le modalità di attuazione del Regolamento CE 842/06 in relazione alla individuazione delle autorità competenti ed alla determinazione delle procedure per
- designare gli organismi di certificazione (OdC) delle persone e delle imprese
- rilasciare i certificati provvisori
- acquisizione dei dati sulle emissioni
- tenuta dei registri da parte degli OdC con le posizioni delle persone e delle imprese certificate
- etichettatura delle apparecchiature
Organismo di Accreditamento
- ACCREDIA rilascia i certificati di accreditamento ai fini della designazione degli OdC da parte del Ministero Ambiente
- Protocollo d’intesa tra ACCREDIA e Ministero Ambiente per definire le modalità di accreditamento
Organismi di certificazione (OdC)
Gli OdC vengono autorizzati dal Ministero Ambiente previa approvazione del loro tariffario contenente i costi relativi a:
- presentazione domanda di certificazione
- esame della documentazione
- verifiche ispettive (valutazione, estensione, sorveglianza, rinnovo)
- rilascio della certificazione
- spese (viaggio, vitto, alloggio, etc.)
Gli OdC designati si iscrivono ad un registro presso la Camera di Commercio
Gli OdC trasmettono alla Camera di Commercio le informazioni relative a:
- persone ed imprese certificate
- rinnovo delle certificazioni
- sospensione o revoca dei certificati
Gli OdC svolgono anche la funzione di organismo di valutazione e trasmettono annualmente al ministero Ambiente una relazione sull’attività svolta
Certificati di accreditamento degli organismi di valutazione della conformità
Gli OdV della conformità fanno taratura, prove, certificazioni ed ispezioni
ACCREDIA rilascia uno o più certificati di accreditamento
- agli OdV della conformità interessati ad essere designati quali OdC delle persone o delle imprese previa approvazione da parte del Ministero Ambiente degli schemi di accreditamento (60 giorni di tempo)
Obbligo di iscrizione al Registro
Devono iscriversi al Registro, entro 60 giorni dalla sua costituzione, le persone che svolgono le seguenti attività su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore ed antincendio
- Controllo perdite (3Kg o 6 Kg se ermeticamente sigillati)
- Recupero gas
- Installazione
- Manutenzione e riparazione
e le imprese che fanno
- installazione, manutenzione e riparazione su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore, estintori, impianti antincendio, commutatori ad alta tensione
che contengono gas fluorurati ad effetto serra
Le iscrizioni al Registro presso la Camera di Commercio deve essere fatta per via telematica
Obbligo di certificazione e attestazione
Il certificato viene rilasciato da un organismo di certificazione dopo il superamento di un esame (teorico e pratico) sulle competenze di cui all’allegato del Regolamento Ce 303/2008
La certificazione dura 10 anni e viene rinnovata dall’OdC che ha rilasciato la certificazione su domanda dell’interessato
Le imprese vengono certificate se impiegano personale certificato in numero sufficiente da coprire il volume di attività previsto e dimostrino che il personale ha a disposizione strumenti e procedure necessarie per svolgere l’attività
Le imprese devono comunicare all’organismo di certificazione ed alla Camera di Commercio ogni variazione del
- personale certificato
- volume di attività
Certificati provvisori
Imprese e persone fisiche che svolgono le seguenti attività su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore
- controllo perdite (3Kg o 6 Kg se ermeticamente sigillati)
- recupero gas
- installazione
- manutenzione e riparazione
Imprese e persone fisiche che svolgono le seguenti attività su impianti fissi di protezione antincendio
- controllo perdite (3Kg o 6Kg se ermeticamente sigillati)
- recupero gas
- installazione
- manutenzione e riparazione
possono avvalersi di un certificato provvisorio che scade dopo 6 mesi
Come lo si ottiene?
Presentando alla Camera di Commercio una domanda con dichiarazione sostitutiva che attesti:
| Per le persone fisiche | Per le imprese |
| Il possesso di esperienza professionale di almeno 2 anni acquisita prima dell’entrata in vigore del DPR
|
L’impiego di personale certificato |
La Camera di commercio verifica il possesso dei requisiti e rilascia i certificati provvisori entro 30 giorni dal ricevimento della domanda
Deroghe transitorie
Nessun obbligo di certificazione per
- 2 anni per le persone che svolgono attività, su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore se iscritte a corsi di formazione che rilasciano un certificato sull’attività pertinente
- 1 anno per le persone che svolgono attività su impianti antincendio
nell’ambito di un apprendistato finalizzato all’acquisizione delle capacità tecniche necessarie a superare l’esame
La deroga va chiesta alla Camera di Commercio con una dichiarazione sostitutiva che attesti che il richiedente ha i requisiti per chiedere la deroga
Esenzioni
Nessun obbligo di certificazione per la persona:
- che svolge operazioni di saldatura e brasatura nell’ambito delle attività disciplinate dal DPR purchè tali operazioni siano svolte sotto la supervisione di personale certificato
- addetta al recupero di gas fluorurati ad effetto serra con carica inferiore ai 3 Kg. purchè assunta dall’impresa che detiene l’autorizzazione e sia in possesso di un attestato di competenza (almeno le conoscenze della categoria III del Regolamento CE 303)
L’esenzione va chiesta alla Camera di Commercio
Riconoscimento dei certificati rilasciati da altro Stato UE
Persone ed imprese in possesso di certificato rilasciato da altro Stato membro lo trasmettono alla Camera di Commercio che li include nel registro
Il riconoscimento reciproco non si applica ai certificati provvisori
Informazioni sui gas fluorurati ad effetto serra
Entro il 31 maggio di ogni anno gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore e protezione antincendio contenenti 3 o più Kg. di gas fluorurati ad effetto serra comunicano al ministero Ambiente la quantità di emissioni in atmosfera dell’anno precedente come riportato sul Registro di Impianto

