Analisi sintetica del documento normativo emesso da UNI ad Aprile 2010.
1. Porte con movimentazione automatica Nell’interna norma di prodotto viene eliminato nei relativi punti di interesse il riferimento alla verifica dei prodotti meccanizzati o automatizzati.
Viene inoltre specificato che la norma è applicabile esclusivamente a porte pedonali esterne con "movimentazione manuale".
I prodotti meccanizzati o automatizzati saranno oggetto presumibilmente di una futura norma ad hoc.
2. CAP – Prestazioni accettate per convenzione
Importante novità è l’inserimento del paragrafo che descrive le "prestazioni accettate per convenzione".
In sostanza, nei prodotti CAP non vengono individuate specifiche prestazioni mediante prove, calcoli o analisi sperimentali procedendo alla definizione di una caratteristica prestazionale secondo l’utilizzo di valori tabulari, verifiche analitiche, ecc.
Un esempio pratico può essere l’annesso J, dove la trasmittanza termica viene determinata in funzione delle differenti applicazioni di rompitratta al serramento.
In questo caso, il dato accettato per convenzione non deve per forza di cose essere emesso da un Laboratorio Notificato.
3. CWFT – Classificazione senza la necessità di ulteriori test
E’ presente nella norma il paragrafo che gestisce i CWFT, ovvero la possibilità di classificazione senza necessità di eseguire ulteriori test.
I CWFT sono "Procedure attraverso cui una specifica prestazione è inizialmente dimostrata con un test, in modo tale che il produttore può fare riferimento a tale prestazione senza bisogno di ulteriori test.
Esempio di CWFT potrebbe essere l’estensione dei risultati in funzione delle dimensioni o la dichiarazione di medesime prestazioni identificate inizialmente mediante prova su serramenti con aperture differenti.
4. Permeabilità all’aria
Interessante per i produttori, in funzione dei possibili utilizzi previsti, è l’inserimento della tabella contenuta nell’annesso I che consente di determinare la permeabilità all’aria senza la necessità di eseguire un test fisico ma tramite la "descrizione" del prodotto.
Come ogni valore tabellato, si tenga però presente che tale classificazione fornisce un risultato presumibilmente inferiore a quanto ottenibile mediante test.
5. Cascading
Viene immediatamente specificata la possibilità dell’utilizzo del cascading con riferimento alle prove iniziali.
In particolare, la cessione dei dati di prova a cascata viene regolamentata, specificandone i requisiti per la corretta gestione.
In sintesi, la norma specifica:
Ø i dati di prova possono essere ceduti da un progettista di sistemi (che può essere un produttore di componenti, un progettista, una" system house", o un organismo di fornitura di servizi comuni al produttore) che progetta un sistema di serramento;
Ø il sistema di cascading deve prevedere specifiche condizioni,e,più in particolare:
1. il produttore (assemblatore) ha un accordo con il progettista per l’uso dei risultati dei test e del supporto documentale
2. il produttore (assemblatore) è responsabile per il prodotto immesso nel mercato ed è responsabile per il corretto assemblaggio del prodotto in accordo con le istruzioni del progettista o dell’ente identificato dal progettista per dare tali informazioni
3. le istruzioni del progettista per l’assemblaggio dei componenti dovrebbero essere parte integrante dell’FPC del produttore/assemblatore
4. il produttore (assemblatore) dovrà dare evidenza documentale che la combinazione di elementi che utilizza e il suo processo produttivo corrispondono al prodotto testato
5. il produttore (assemblatore) deve mantenere una copia del test report comprendente le ITT per 10 anni dopo la fine della produzione
6. a prescindere da ogni responsabilità e obblighi contrattuali all’interno dell’accordo firmato, il produttore rimarrà il responsabile del fatto che il prodotto sia conforme a tutte le dichiarazioni di prestazioni secondo la norma
Nota: si specifica che la formula per il contratto deve essere una licenza o un contratto.
Lo schema di seguito riportato rende visibile il "percorso tipo" che il fornitore dei dati di prova ed il serramentista dovrebbero percorrere assieme:
6. Controllo di produzione in fabbrica
Il controllo di produzione in fabbrica è stato oggetto di modifiche ed aggiornamenti in merito a:
tracciabilità e marcatura dei prodotti
ispezione iniziale in fabbrica
sorveglianza continua, valutazione ed approvazione dell’FPC
7. Sostanze dannose e abilità di rilascio
Si specifica che per quanto riguarda le caratteristiche prestazionali per finestre, finestre da tetto e porte esterne pedonali che trovano destinazione in locali domestici o commerciali,nella prestazione delle sostanze dannose in cui viene indicato "indoor impact only" si fa riferimento alla capacità del prodotto di influire sulla qualità dell’aria interna. Tale caratteristica non richiede tipicamente test o intervento di un Laboratorio Notificato, quanto verifica da parte del produttore delle caratteristiche di materiali e componenti, unitamente ai suoi fornitori.
8. Prodotti non seriali
Questo importante punto descritto a seguito della tabella ZA.2 inserisce nella norma di prodotto il concetto di serramento individuale e non seriale che era del tutto assente nella precedente versione della UNI EN 14351-1. Si specifica che, quando un produttore realizza un prodotto individuale e non seriale, è permesso dichiarare la conformità per alcune prestazioni (caratteristiche che non hanno impatto sulla vita e salute degli occupanti) senza l’intervento di un organismo notificato. Questo requisito normativo risulta di particolare interesse per il serramentista perché consentirebbe, nei giusti metodi e nel rispetto della norma, di trattare in modo semplificato la verifica dei prodotti non seriali. Rimane tuttavia fermo il presupposto che i prodotti non seriali e individuali devono comunque essere marcati, ed in tal senso non sono esonerati da nessun obbligo a cui sono soggetti di prassi i serramenti standard. Semplicemente è possibile determinarne alcune prestazioni senza affidarne l’incarico ad un laboratorio notificato. In norma non compare tuttavia alcuna definizione di "prodotto non seriale"; tale definizione viene quindi demandata alla responsabilità del produttore.
A titolo informativo, riportiamo che la Guidance Paper M riporta la seguente definizione:
4.9.3.Produzione individuale (e non in serie) (Articolo 13(5) della CPD), nella misura in cui sia richiesta l’apposizione del marchio CE:Questi prodotti sono progettati individualmente e ordinati per essere installati nella medesima opera. Non devono fare parte di una gamma di prodotti uguali, che viene fabbricata in serie dello stesso tipo che combinano gli stessi componenti nella stessa maniera, ne’ dovrebbero, insieme al loro campo di applicazione (ad esempio, dimensioni, peso), essere offerti su iniziativa generale del fabbricante (ad esempio per mezzo di cataloghi pubblicati o altri mezzi pubblicitari).
A queste condizioni, una produzione individuale (e non in serie) comprende prodotti che sono:
progettati e fabbricati individualmente, su richiesta e per scopi specifici, con la necessità di adattare le macchine di produzione alla loro fabbricazione, per essere utilizzati nell’opera in questione oppure
fatti su specifico ordine per ottenere una o più prestazioni d’uso finale diverse dai prodotti fabbricati in serie, anche se prodotti secondo lo stesso processo di fabbricazione/progetto di sistema.
Pertanto, si tenga presente che variazioni dimensionali e/o varianti estetiche non identificano prodotti seriali e non individuali.
9. Base per la verifica dei prodotti validata da organismi notificati
Questo punto consente una ottimizzazione reale per il serramentista al fine di individuare prestazioni tecniche con metodi di calcolo o metodi tabellati.In sostanza, tramite l’utilizzo di strumenti verificati e validati da parte di organismi notificati, è possibile per il serramentista effettuare la valutazione di talune prestazioni in modo autonomo; l’esempio più facile e probabilmente di maggior interesse da riportare è il calcolo della trasmittanza termica dei serramenti, calcolabile dai produttori in autonomia mediante software validati.
10. Marcatura CE ed etichettatura
Infine, cambiano alcune regole nelle modalità di Marcatura ed etichettatura dei prodotti.Le seguenti informazioni devono seguire il Marchio CE:
identificazione del numero dell’organismo di certificazione (solo per prodotti in sistema 1)
nome e indirizzo registrato o identificazione del marchio del produttore
le ultime due cifre dell’anno nel quale il marchio viene affisso
numero del certificato di conformità (se rilevante)
riferimento all’attuale norma di prodotto
descrizione del prodotto: nome generico, uso previsto, ecc
Come per la precedente versione della norma, il marchio CE cosi come le informazioni che lo accompagnano, deve essere affisso visibile, leggibile ed indelebile su una o più delle seguenti posizioni (la scelta gerarchica della posizione più rilevante è del produttore);
Qualsiasi parte idonea del prodotto stesso purchè sia assicurata la visibilità quando si aprono il pannello, l’infisso o le ante;
Su un etichetta attaccata
Sull’imballo
Su una documentazione commerciale di accompagnamento (esempio bolla di consegna) o sulle specifiche tecniche pubblicate dal produttore.

