Dall’entrata in vigore della «Comunitaria 2010» (licenziata in via definitiva lo scorso 30 novembre dal Parlamento e in corso di pubblicazione in G.U) le autofficine dovranno avviare tutti i rifiuti derivanti dalla loro attività di autoriparazione a impianti di trattamento autorizzati, con l’unica eccezione dei beni a fine vita tecnicamente non conferibili. Mediante il diretto intervento sull’art. 5 del dlgs 209/2003, la legge per l’allineamento alle norme comunitarie ha infatti trasformato da mera facoltà a vero e proprio obbligo la consegna di tutti i rifiuti derivanti dall’ attività di autoriparazione ai centri autorizzati di raccolta dei rifiuti. In base al nuovo tenore del citato art. 5 del dlgs 209/2003, le imprese di autoriparazione dovranno così gestire i beni a fine vita in base a un «doppio binario», ossia: conferire i rifiuti non destinati ad un consorzio obbligatorio di raccolta a un centro di raccolta autorizzato; continuare a conferire i rifiuti destinati a un consorzio obbligatorio di raccolta ai relativi raccoglitori autorizzati.
La gestione dei veicoli a fine vita, lo ricordiamo, risulta disciplinata dal concorso di due provvedimenti:
1) dal dlgs 209/2003, che si applica ai veicoli a motore appartenenti alle categorie M1 e N1 di cui all’allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE, nonché ai veicoli a motore a tre ruote come definiti dalla direttiva 2002/24/ CEE;
2) dal dlgs 152/2006 (cd. «Codice dell’ambiente»), che disciplina in via residuale la gestione di tutti i rifiuti costituiti dagli altri veicoli a motore.

