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DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) che modifica l'art. 2135, c.c., e la definizione delle attività agricole - ESTRATTO -

dalla Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15-06-2001 S.O. n. 149/L

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

                Visti gli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57;

                Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2001;

                Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso il 24 aprile 2001;

                Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

                Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2001;

                Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, della sanita', dell'ambiente, per la funzione pubblica, per gli affari regionali e per le politiche comunitarie;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Capo I
Soggetti e attività

Art. 1. Imprenditore agricolo

1.             L'articolo 2135 del codice civile è sostituito dal seguente:

"              È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

                Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

2.             Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge ".

3.             Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.


Il testo previgente dell'Art. 2135 - Imprenditore agricolo - del Codice civile recitava:

"              È imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse.

                Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura. "

Tale disposizione doveva leggersi, secondo la giurisprudenza, nel senso che vi rientravano "anche le lavorazioni connesse, complementari e accessorie dirette alla trasformazione e alienazione dei prodotti agricoli (del fondo N.d.r.) ove sia riscontrabile uno stretto collegamento tra l'attività agricola principale e quella di trasformazione dei prodotti, come finalizzata all'integrazione o al completamento dell'utilità economica derivante dalla prima secondo il naturale svolgimento del ciclo produttivo; deve invece escludersi questo vincolo di strumentalità o complementarità funzionale quando l'attività dell'imprenditore, oltre a perseguire finalità inerenti la produzione agricola, risponda soprattutto ad altri scopi, commerciali o industriali, e realizzi quindi utilità del tutto indipendenti dall'impresa agricola o comunque prevalenti rispetto ad essa " (Cass. S.U. 13/1/1997, n. 265).

Per l'attività di coltivazione dei funghi, vedi l'art. 1, L. 5 aprile 1985, n. 126; per la coltivazione e commercio dei tartufi, vedi la L. 16 dicembre 1985, n. 752; per la disciplina dell'agriturismo, vedi la L. 5 dicembre 1985, n. 730; per le imprese di allevamento, vedi l'art. 1, L. 10 novembre 1986, n. 778; per l'attività di acquacoltura, vedi la L. 5 febbraio 1992, n. 102; per l'attività cinotecnica, vedi l'art. 2, L. 23 agosto 1993, n. 349.

 

aggiornamento 10/10/2001