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DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) che modifica l'art. 2135, c.c., e la definizione delle attività agricole - ESTRATTO - dalla Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15-06-2001 S.O. n. 149/L IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
Visti gli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2001;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, reso il 24 aprile 2001;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 2 maggio 2001; Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, della sanita', dell'ambiente, per la funzione pubblica, per gli affari regionali e per le politiche comunitarie; E m a n a il seguente decreto legislativo:
Capo I Art. 1. Imprenditore agricolo 1.
L'articolo 2135 del codice civile è sostituito dal seguente: "
È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti
attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di
animali e attività connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per
allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura
ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del
ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o
possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o
marine. 2.
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal
medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione,
conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione
che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla
coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali,
nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi
mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse
dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola
esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del
territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione
ed ospitalità come definite dalla legge ". 3.
Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di
imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo
svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice
civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo,
prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente
ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo
biologico. Il testo
previgente dell'Art. 2135 - Imprenditore agricolo - del Codice
civile recitava: " È imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse. Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura. " Tale
disposizione doveva leggersi, secondo la giurisprudenza, nel senso
che vi rientravano "anche le lavorazioni connesse,
complementari e accessorie dirette alla trasformazione e alienazione
dei prodotti agricoli (del fondo N.d.r.) ove sia
riscontrabile uno stretto collegamento tra l'attività agricola
principale e quella di trasformazione dei prodotti, come finalizzata
all'integrazione o al completamento dell'utilità economica
derivante dalla prima secondo il naturale svolgimento del ciclo
produttivo; deve invece escludersi questo vincolo di strumentalità
o complementarità funzionale quando l'attività dell'imprenditore,
oltre a perseguire finalità inerenti la produzione agricola,
risponda soprattutto ad altri scopi, commerciali o industriali, e
realizzi quindi utilità del tutto indipendenti dall'impresa
agricola o comunque prevalenti rispetto ad essa "
(Cass. S.U. 13/1/1997, n. 265). Per l'attività di coltivazione dei funghi, vedi l'art. 1, L. 5 aprile 1985, n. 126; per la coltivazione e commercio dei tartufi, vedi la L. 16 dicembre 1985, n. 752; per la disciplina dell'agriturismo, vedi la L. 5 dicembre 1985, n. 730; per le imprese di allevamento, vedi l'art. 1, L. 10 novembre 1986, n. 778; per l'attività di acquacoltura, vedi la L. 5 febbraio 1992, n. 102; per l'attività cinotecnica, vedi l'art. 2, L. 23 agosto 1993, n. 349.
aggiornamento 10/10/2001 |