Per fruire del contributo a fondo perduto previsto per i titolari di ristoranti, bar, piscine, attività di catering e di organizzazione di cerimonie, i soggetti beneficiari devono trasmettere l’istanza a partire dal 22 novembre e non oltre il giorno 6 dicembre 2022. Lo ha stabilito l’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 18 novembre 2022. Nelle istruzioni allegate al provvedimento, l’Agenzia delle Entrate ha predisposto una tabella riepilogativa dei campi delle dichiarazioni dei redditi ai quali far riferimento, al fine di determinare correttamente i ricavi relativi ai periodi di imposta 2019 e 2021 (o 2018 e 2020 per esercizi non coincidenti con l’anno solare), necessari per la verifica della riduzione di almeno il 40%.

Tutto pronto per i titolari di ristorantibarpiscine, attività di catering e di organizzazione di cerimonie che intendono richiedere i contributi destinati dal decreto Sostegni bis.
Con provvedimento del 18 novembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha definito il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per ristoranti, bar, piscine e catering previsto dal D.L. n. 73/2021.
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In cosa consiste il contributo a fondo perduto?

Il decreto Sostegni bis ha previsto un contributo a fondo perduto a favore delle imprese operanti in alcuni settori come ristoranti, bar, piscine, attività di catering e di organizzazione di cerimonie.
Con D.M. 30 dicembre 2021 del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze (pubblicato sulla G.U. 19 febbraio 2022), così come modificato dal D.M. MiSE-MEF 19 agosto 2022 (in G.U. 27 ottobre 2022), sono stati determinati i soggetti beneficiari e l’ammontare del contributo, nonché le modalità di erogazione.

A chi spetta il contributo?

L’aiuto non può essere erogato ai soggetti destinatari di sanzioni interdittive o che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.
L’aiuto, inoltre, non può essere richiesto dai soggetti che si trovino in liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali con finalità liquidatorie nonché da imprese già in difficoltà al 31 dicembre 2019, ad eccezione delle microimprese e delle piccole imprese, purché rispettino il requisito del mancato stato di liquidazione e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.
Il contributo spetta se le imprese esercitano come attività prevalente, come comunicata con modello AA7/AA9 all’Agenzia delle entrate una di quelle individuate dai seguenti codici ATECO 2007:
– 56.10 (ristoranti);
– 56.30 (bar);
– 93.11.2 (gestione di piscine);
– 56.21 (catering per eventi);
– 96.09.05 (organizzazione di feste e cerimonie).
Per accedere al contributo occorre inoltre che tali attività abbiano subito nell’anno 2021 una riduzione dei ricavi non inferiore al 40 per cento rispetto ai ricavi del 2019.
Per le imprese costituite nel corso del 2020 la riduzione del 40% è determinata tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della Partita Iva rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021.
Nelle istruzioni allegate al provvedimento, l’Agenzia delle Entrate ha predisposto una tabella riepilogativa dei campi delle dichiarazioni dei redditi ai quali far riferimento, al fine di determinare correttamente i ricavi relativi ai periodi di imposta 2019 e 2021 (o 2018 e 2020 per esercizi non coincidenti con l’anno solare), necessari per la verifica della riduzione di almeno il 40%.
Le imprese, per accedere al contributo, devono risultare regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle imprese alla data di presentazione dell’istanza e devono avere sede legale o operativa ubicata sul territorio.

Come richiedere il contributo?

Per la richiesta del contributo, i soggetti in possesso dei requisiti devono inviare una istanza, esclusivamente in via telematica, all’Agenzia delle entrate che curerà anche il processo di erogazione dei contributi stessi.
L’Istanza è predisposta in modalità elettronica mediante procedura web resa disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate ovvero da procedure di mercato che rispettino i requisiti definiti nelle specifiche tecniche approvate con il provvedimento.
La trasmissione dell’Istanza è effettuata mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.
L’Istanza può essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite un intermediario, con delega di consultazione del Cassetto fiscale del richiedente, ovvero al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi”.
Il richiedente può, inoltre, conferire specifica delega per la sola trasmissione telematica dell’Istanza ad un intermediario.

Come sono ripartiti i fondi a disposizione?

Il 70% delle risorse finanziarie viene ripartito in egual misura tra tutti i beneficiari.
In aggiunta, il 20% dell’assegnazione viene ripartita tra le imprese beneficiarie che nell’anno 2019 presentano un ammontare di ricavi superiore a 400 mila euro.
Il restante 10% si aggiunge alle precedenti ripartizioni per le imprese con un ammontare di ricavi superiori a 1 milione di euro.
Il contributo è riconosciuto ai sensi e nel rispetto del regime de minimis ed è riconosciuto nei limiti della capienza residua del massimale di aiuto che si applica al beneficiario rispetto agli aiuti la cui registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) è avvenuta o avverrà nel triennio 2022-2024.
L’ammontare del contributo riconosciuto a ciascuna impresa è pari al minore tra l’importo determinato a seguito della ripartizione e l’importo residuo di aiuti ancora fruibili, determinato sulla base dell’ammontare degli aiuti di Stato in regime de minimis indicato dal soggetto nell’istanza.

Quando presentare la dichiarazione?

La trasmissione dell’istanza può essere effettuata a partire dal giorno 22 novembre 2022 e non oltre il giorno 6 dicembre 2022.
In tale periodo è possibile, in caso di errore, presentare una nuova Istanza, in sostituzione dell’Istanza precedentemente trasmessa.
L’ultima Istanza trasmessa sostituisce integralmente tutte quelle precedentemente inviate. È possibile, inoltre, presentare una rinuncia all’Istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo. Anche la rinuncia può essere presentata da un intermediario e può essere trasmessa anche dall’intermediario che ha trasmesso, per conto del soggetto richiedente, una Istanza per il contributo a fondo perduto inserendo in tale precedente Istanza anche la sua dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale ha attestato di aver ricevuto la delega, da parte del richiedente, per l’invio dell’Istanza stessa.
A seguito della presentazione dell’istanza è rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti. La ricevuta è messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la dichiarazione nella sezione della propria area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate “Servizi – Consultazioni e ricerca – Ricerca ricevute”.
Qualora l’Istanza sia inviata da un intermediario, l’Agenzia delle Entrate trasmette al richiedente che lo ha delegato una comunicazione contenente l’informazione che è stata trasmessa una Istanza o una rinuncia ad una Istanza precedentemente presentata. Tale comunicazione è inviata mediante messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo presente nell’Indice INI-PEC istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico.
Successivamente all’accoglimento dell’Istanza, la medesima informazione è messa a disposizione del richiedente nella sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito” del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Autocertificazione antimafia per contributi superiori a 150.000 euro

Nel caso in cui l’ammontare del contributo spettante sia superiore a 150.000 euro, nell’area riservata è comunicato solo l’importo spettante e l’informazione che, prima di procedere all’erogazione, il richiedente deve trasmettere – anche mediante un intermediario delegato – all’Agenzia delle Entrate apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, relativa alla dichiarazione antimafia, contenente l’indicazione dei codici fiscali dei soggetti da sottoporre a verifica antimafia, oppure la dichiarazione di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa.
Il modello di autocertificazione di regolarità antimafia sarà pubblicato successivamente sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate e dovrà essere firmato digitalmente dal soggetto richiedente e inviato esclusivamente tramite PEC all’indirizzo cop.Cagliari@pce.agenziaentrate.it entro il 16 gennaio 2023.

Erogazione del contributo e controlli

L’Agenzia delle entrate determina il contributo sulla base delle informazioni contenute nell’istanza. Il contributo è erogato mediante accredito sul conto corrente bancario o postale del richiedente.
Prima di effettuare l’accredito, l’Agenzia delle entrate effettua alcuni controlli con i dati presenti in Anagrafe Tributaria al fine di individuare anomalie e incoerenze che determinano lo scarto dell’istanza.
Tra i controlli vi è anche quello della verifica che il conto corrente sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al soggetto richiedente.
La predetta verifica è effettuata mediante un servizio realizzato da PagoPa S.p.A.
Per le successive attività di controllo dei dati dichiarati si applicano gli articoli 31 e seguenti del D.P.R. n. 600 del 1973.

Indebita percezione dei contributi

Qualora i contributi riconosciuti siano in tutto o in parte non spettanti, l’Agenzia delle Entrate recupera i contributi (in tutto o in parte) non spettanti, irrogando le sanzioni e con gli interessi dovuti.
È consentita la regolarizzazione spontanea da parte del contribuente, mediante restituzione del contributo indebitamente percepito e dei relativi interessi, nonché mediante versamento delle sanzioni.
I versamenti sono effettuati mediante compilazione del modello F24 con specifici codici tributo istituiti dall’Agenzia con apposite risoluzione.
I dati e le informazioni contenute nelle istanze e nelle dichiarazioni pervenute e relative ai contributi erogati sono trasmessi dall’Agenzia delle Entrate alla Guardia di Finanza per le attività di polizia economico-finanziaria di quest’ultima e al Ministero dell’Interno per i controlli.
Inoltre, in caso di indebita percezione dei contributi, si applicano le disposizioni dell’art. 316-ter c.p., riguardante l’indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

 

News del 2 novembre 2022

Nella Gazzetta Ufficiale 252 del 27 ottobre viene pubblicato finalmente il  decreto-19agosto2022-fondo-wedding con modifiche al decreto-mise-aiuti-hotellerie-matrimoni  , che stabilisce i criteri e le modalità per l’erogazione di contributi alle imprese operanti nei settori del «wedding», dell’intrattenimento e dell’organizzazione di cerimonie e dell’Hotellerie-Restaurant-Catering

Le modifiche nello specifico prevedono che, in considerazione degli effetti dell’emergenza epidemiologica, viene disposto lo stanziamento per l’anno 2022 di 40 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa, da destinare ad interventi per le imprese che svolgono, come attività prevalente, una delle attività identificate dai codici ATECO:

96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2,

che nell’anno 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi non inferiore al 40% rispetto ai ricavi del 2019.

Vengono inoltre dettate disposizioni particolari per le imprese costituite nel corso dell’anno 2020.

Ricordiamo che con il  Provvedimento n 197396 dell’8 giugno 2022 provvedimento-n197396-del-08-06-22-v2 (1) l’agenzia delle Entrate ha disposto le regole per la richiesta ed erogazione del fondo perduto per i settori del wedding, intrattenimento e organizzazione di cerimonie, HO.RE.CA,  nonché hanno approvato i relativi modello e istruzioni necessari per le richieste da parte degli operatori.

 Si specifica che si tratta di una misura prevista dal Decreto sostegni bis  a sostegno delle imprese del settore.

Con le modifiche al decreto pubblicate sulla GU di ieri 27 ottobre 2022 si prevedono 40 milioni di euro per l’anno 2022

Per la concessione degli aiuti sono state stanziate le risorse finanziarie di cui all’art. 1-ter  del decreto-legge 25 maggio 2021, pari  a euro 60.000.000,00  (sessanta milioni) per l’anno 2021:

a) una  quota  pari  a  euro  40.000.000  (quaranta  milioni)  e’ destinata al settore del «wedding»;

b) una  quota  pari  a  euro  10.000.000,00  (dieci  milioni)  e’ destinata al settore, diverso dal «wedding»,  dell’intrattenimento  e dell’organizzazione di feste e cerimonie;

c) una  quota  pari  a  euro  10.000.000,00  (dieci  milioni)  e’ destinata alle imprese operanti nel settore dell’HO.RE.CA

Possono beneficiare degli aiuti le imprese di cui sopra secondo le modifiche apportate al Decreto 30 dicembre 2021 e le imprese operanti nei settori del «wedding», dell’intrattenimento, dell’organizzazione di feste e  cerimonie e del settore dell’HO.RE.CA., che si trovano in entrambe le seguenti condizioni:
a) nell’anno 2020, hanno subito una riduzione del  fatturato  non inferiore al 30% rispetto al fatturato del 2019. Ai fini della quantificazione del fatturato, rilevano i ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, relativi ai periodi d’imposta 2019 e 2020. Per le imprese costituite nel corso dell’anno 2019, la riduzione del fatturato, nella medesima misura è rapportata al periodo di attività del 2019 decorrente dalla data di costituzione e iscrizione nel registro delle imprese, prendendo in considerazione il fatturato registrato nel predetto periodo e il fatturato registrato nel corrispondente periodo del 2020, secondo quanto specificato con il provvedimento che verrà emanato.
b) hanno registrato, nel periodo d’imposta 2020, un peggioramento del risultato economico d’esercizio in misura pari o  superiore  alla percentuale definita con il decreto del  Ministro dell’economia e delle  finanze adottato ai sensi dell’art. 1, comma 19, del decreto-legge 25 maggio 2021.

I beneficiari sono le imprese con i codici Ateco indicati nelle tabelle A, B, C allegate al decreto:

Le imprese di cui sopra alla  data di presentazione dell’istanza devono inoltre:

  • risultare regolarmente costituite,  iscritte  e  «attive» nel registro delle imprese;
  • operare nei settori  suddetti svolgendo, quale attività prevalente, come comunicata con modello AA7/AA9 all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’art. 35 del decreto del Presidente  della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633, una delle  attività individuate nell’allegato 1 secondo  quanto  di  seguito indicato:
    • «wedding»: attività riferita  ai  codici  indicati  nella Tabella A, a  condizione  che  l’ammontare  dei  ricavi  del  periodo d’imposta 2019  dell’impresa  richiedente  sia  generato,  in  misura almeno pari al 30 (trenta) per cento, da prodotti o servizi  inerenti a matrimoni, feste e cerimonie;
    • «intrattenimento e organizzazione di feste  e  cerimonie»: attività riferita ai codici indicati nella Tabella B;
    • «HO.RE.CA.»: attività riferita ai codici  indicati  nella Tabella C;
  • avere  sede  legale  o  operativa  ubicata   sul   territorio nazionale;
  • non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
  • non essere già in difficoltà al 31 dicembre  2019,  come  da definizione stabilita dall’art.  2,  punto  18,  del  regolamento  di esenzione.