Gli Istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, a seguito di una specifica richiesta della CNA, sono stati abilitati:

  1. alla trasmissione telematica delle dichiarazioni di successione, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;
  2. allo svolgimento del servizio di registrazione telematica dei contratti di locazione e del versamento delle relative imposte attraverso una modifica dell’articolo 15 del decreto 31 luglio 1998.

Si è preso così atto che l’articolo 10 della legge 30 marzo 2001, n. 152 (modificato dall’articolo 1, c. 310, l. c, legge 190/2014), ha ridefinito le attività erogabili dai predetti Istituti di patronato e di assistenza sociale sia nei confronti di soggetti pubblici sia di soggetti privati, che possono riguardare “attività di sostegno, informative, di consulenza, di supporto, di servizio e di assistenza tecnica in materia di previdenza e assistenza sociale, diritto del lavoro, sanità e diritto di famiglia e delle successioni, diritto civile e legislazione fiscale, risparmio, tutela e sicurezza sul lavoro.”