S 1328-B

 

 Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale

(approvato dal Senato e modificato dalla Camera)

COMMISSIONE 9^ AGRICOLTURA

 

E’ iniziato, il 9 marzo, l’esame in terza lettura, del provvedimento.

Il presidente relatore Formigoni ha illustrato il ddl mettendo in rilievo il modifiche introdotte alla Camera .

In particolare:

Con l’articolo 10 il contributo al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE) viene rideterminato, a decorrere dal 2017, in base alle diverse tipologie di olio e alla loro suscettibilità a divenire esausti. Restano comunque esclusi dall’applicazione del contributo, entro determinati limiti e parametri specificati al comma 3, gli oli extravergini di oliva, gli oli di oliva vergini e l’olio di oliva, oli vegetali e grassi animali e vegetali.

L‘articolo 11 autorizza le imprese agricole ad aderire ai Consorzi e ai sistemi di raccolta dei rifiuti previsti dal codice ambientale attraverso le articolazioni territoriali delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, la cui iscrizione ha effetto retroattivo ed è efficace verso tutti gli associati.

L’articolo 13 prevede che la costituzione di una cauzione a favore dello Stato o altro ente pubblico può essere fornita anche dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi

L’articolo 14 autorizza le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale nel settore lattiero caseario ad agire in giudizio per l’inserzione di diritto degli elementi obbligatori (forma scritta ed durata non inferiore a dodici mesi) nei contratti di cessione di latte crudo.

L’articolo 19, contenente disposizioni per agevolare la partecipazione ai programmi di aiuto europei, è stato modificato con l’aggiunta di ulteriori commi, in base ai quali le organizzazioni dei produttori di latte e dei prodotti lattiero-casearia accedono alle informazioni relative ai propri soci, contenute nel fascicolo aziendale e nella banca dati dell’anagrafe zootecnica, limitatamente alle informazioni utili allo svolgimento delle funzioni loro demandate.

Articoli da 23 a 30: sono rimaste invariate le disposizioni concernenti i prodotti derivati dal pomodoro), mentre alcune modifiche riguardano il settore del riso, in particolare con l’aggiunta di un nuovo articolo 32, finalizzato a favorire la tracciabilità del riso e del relativo processo produttivo tramite sistemi informatici contenenti i dati dei soggetti partecipanti al processo e delle fasi di lavorazione.

L’articolo 33 è volto a esentare i piccoli produttori di burro dall’obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico.

L‘articolo 34 introduce disposizioni in materia di apicoltura, in particolare autorizzando la distribuzione di presidi sanitari, senza ricetta medica, agli apicoltori da parte delle organizzazioni di rappresentanza, prevedendo l’introduzione di sanzioni in caso di mancata denuncia di detenzione o comunicazione di variazione di alveari  all’anagrafe apistica nazionale, e infine consentendo agli apicoltori colpiti dal parassita Aethina tumidadi reintrodurre nella zona di protezione lo stesso numero di alveari perduti purché provenienti da allevamenti dichiarati sani.

Gli articoli 35 e 36 intervengono riguardo al settore produttivo della birra. In particolare, l’art. 35 definisce la birra artigianale, collegandola al piccolo birrificio indipendente, caratterizzato da indipendenza legale ed economica e dall’utilizzo di impianti distinti rispetto a qualsiasi altro birrificio, mentre l’’art. 36 detta disposizioni finalizzate a favorire la filiera del luppolo, destinando risorse per progetti di ricerca e sviluppo e per la ricostituzione del patrimonio genetico del prodotto.

Infine, il relatore Formigoni ha evidenziato che il Titolo V, non ricomprende più le originarie disposizioni in tema di lavoro agricolo, mentre il testo in esame ha ad oggetto la materia dei rifiuti agricoli, con l’introduzione dell’articolo 41, che esclude dalla definizione di rifiuto contenuta nel codice ambientale le materie fecali, la paglia, gli sfalci e le potature nonché ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da biomassa.

 

Il seguito dell’esame è stato rinviato.