Importante risultato a favore delle imprese potenzialmente destinatarie del sistema premiale qualora in regola con l’applicazione degli studi di settore.

Anche per merito del costante impegno e sollecitazione in tal senso, della CNA e delle altre associazioni di Rete Imprese Italia, l’Agenzia delle entrate nell’ultima circolare n. 24 del 30/5/2016, ha parzialmente modificato l’interpretazione restrittiva assunta in precedenza, che impediva l’accesso al sistema premiale alle imprese che avevano omesso o indicato dati che influivano nell’assegnazione al cluster o nella determinazione della stima dei ricavi o nel posizionamento dei valori di coerenza/normalità dell’impresa, e ciò, a prescindere che l’errore commesso non modificasse l’esito ricalcolato di congruità e coerenza dell’impresa.

L’Agenzia ora ufficializza con la circolare citata la richiesta da tempo avanzata da CNA, che prevede che la fedeltà dei dati, requisito richiesto dalla norma per l’applicazione del sistema premiale, sussista anche nel caso di errori od omissioni che non comportano la modifica del cluster cui è assegnata l’impresa, ma soprattutto che i ricavi stimati ricalcolati con i dati corretti non risultino superiori a quelli dichiarati dall’impresa. Allo stesso modo, il posizionamento dell’impresa rispetto agli indicatori di coerenza e normalità devono rimanere all’interno delle soglie anche dopo il ricalcolo a seguito di errori nell’indicazione dei dati nel modello.

In pratica, quindi, ciò che risulta essere importante in base alla nuova interpretazione è che sono ammesse al premiale anche le imprese che commettono errori od omissioni nella compilazione dei dati dei modelli, ma a condizione che mantengano, anche dono il ricalcolo con i dati corretti, la congruità e la coerenza a tutti gli indicatori.

Tale nuova interpretazione consentirà l’accesso al sistema premiale a molte più imprese con i conseguenti benefici ad essi connessi, quali la riduzione di un anno dei termini di accertamento, l’impossibilità di subire accertamenti analitico induttivi e l’innalzamento ad un terzo della soglia di tolleranza per l’applicazione degli accertamenti in base al redditometro.