Lo scorso 31 ottobre, il Governo ha presentato al Senato della Repubblica il Disegno di Legge di Bilancio per l’anno 2018 (DDL – S. 2960). Il provvedimento contiene interventi volti a favorire l’occupazione, l’innovazione e la formazione continua, nonché misure assistenziali e previdenziali. Di seguito una breve analisi delle principali misure in materia di lavoro.

Incentivo strutturale alloccupazione giovanile stabile.

Il Disegno di Legge di Bilancio prevede un incentivo strutturale volto a favorire l’occupazione giovanile stabile.

A decorrere dal primo gennaio 2018 i datori di lavoro del settore privato che assumono giovani con contratti a tempo indeterminato (a tutele crescenti) beneficeranno di un esonero triennale dal versamento dei contributi previdenziali nella misura del 50% del dovuto e nel limite massimo di 3.000 euro su base annua.

L’esonero si applica alle assunzioni di giovani con età inferiore ai 30 anni (35 anni nel 2018), a condizione che gli stessi non siano stati precedentemente occupati con un contratto a tempo indeterminato. Non sono ostativi i contratti di apprendistato non proseguiti presso un altro datore di lavoro.

Non possono godere dell’esonero contributivo le imprese che nei sei mesi precedenti all’assunzione abbiano proceduto a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva. Il licenziamento del lavoratore – o di altro lavoratore con la medesima qualifica ed impiegato nella medesima unità produttiva – effettuato entro 6 mesi dall’assunzione comporta la revoca dell’esonero ed il recupero del beneficio già goduto.

In caso di una successiva assunzione anch’essa “agevolata”, il beneficio è riconosciuto nel limite del periodo residuo non goduto dal primo datore di lavoro.

L’esonero contributivo si applica anche nei casi di prosecuzione a tempo indeterminato di un contratto di apprendistato (per un periodo di 12 mesi) e di conversione di un contratto a tempo determinato (per 36 mesi), fermo restando il possesso dei requisiti anagrafici da parte del lavoratore alla data di prosecuzione / conversione.

L’esonero contributivo è, invece, totale (100%) nel caso in cui il datore di lavoro assuma, entro sei mesi dal conseguimento del titolo di studio, studenti che abbiano svolto presso l’impresa percorsi di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato di primo e terzo livello.

Dalle categorie beneficiarie dell’esonero contributivo sono esclusi i lavoratori domestici e gli apprendisti. L’esonero contributivo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni.

Assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno.

I Programmi Operativi Nazionali, cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo ed i Programmi Operativi Complementari possono prevedere nell’anno 2018 misure volte a favorire l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di soggetti residenti nelle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) che non abbiano compiuto i 35 anni ovvero, se di età superiore, che siano privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.

Per i soggetti aventi tali requisiti, a cui trova applicazione l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile, è possibile prevedere per il tramite dei medesimi piani operativi una estensione al 100% dell’esonero contributivo, entro i limiti di importo annui previsti.

Credito dimposta per le spese di formazione 4.0.

Viene introdotto un credito d’imposta pari al 40% del costo del lavoro per le ore impegnate dal personale dipendente in corsi di formazione specifici su tecnologie Impresa 4.0 (big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali) applicate in determinati ambiti che verranno individuati dalla Legge di Bilancio.

Il credito d’imposta è riconosciuto a condizione che le attività formative siano state pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.

La misura, riconosciuta a favore di tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, si applica in via sperimentale per le spese sostenute nel 2018 ed ha un tetto massimo fissato a 300mila euro.

Il credito d’imposta non si applica alla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di protezione dell’ambiente e ad ogni altra attività formativa prevista obbligatoriamente per legge.

Ticket licenziamento

A partire dal 1° gennaio 2018, i datori di lavoro obbligati al versamento della contribuzione per il finanziamento della Cigs saranno tenuti a versare, per ciascun licenziamento effettuato nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo (iniziata dopo il 20 ottobre 2017), un contributo raddoppiato.

In particolare, il c.d. ticket licenziamento sarà pari all’82% del massimale di riferimento della Naspi (e, quindi, 979,90 euro) per ogni anno di anzianità del lavoratore, sino ad un massimo di 3 anni. Ove in sede di consultazione (sindacale o amministrativa) non si raggiunga un accordo sugli esuberi, l’importo del ticket licenziamento dovuto sarà triplicato.

Cigs E MOBILITA’ in deroga nelle aree di crisi complessa.

Il Disegno di Legge di Bilancio per l’anno 2018 prevede che le rimanenze delle risorse finanziarie ripartite tra le Regioni negli anni 2016 e 2017 per gli interventi di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità in deroga alle imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa potranno essere destinate, nell’anno 2018, alle medesime finalità.

Ricollocazione dei lavoratori di imprese in crisi

Per limitare il ricorso a licenziamenti all’esito dell’intervento della Cigs, nei casi di riorganizzazione ovvero di crisi aziendale che non preveda un completo recupero occupazione, il Disegno di Legge di Bilancio introduce la possibilità di concludere, in sede di consultazione sindacale, un accordo che preveda un piano di ricollocazione, con specifica indicazione degli ambiti aziendali e dei profili professionali a rischio.

I lavoratori rientranti in tali ambiti e profili potranno chiedere ad Anpal, entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, l’attribuzione anticipata dell’assegno di ricollocazione. Quest’ultimo, spendibile in costanza di trattamento per ottenere un servizio intensivo di assistenza nella ricerca di altra occupazione, avrà una durata pari a quella della Cigs (e comunque non inferiore a 6 mesi), prorogabile per altri 12 mesi ove non sia stato consumato l’intero ammontare dell’assegno.

Ai lavoratori non trova applicazione l’obbligo di accettare una c.d. offerta congrua. Il lavoratore che accetta l’offerta di lavoro, beneficerà dell’esenzione dal reddito Irpef delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro entro il limite massimo di 9 mensilità della retribuzione per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il lavoratore avrà inoltre diritto alla corresponsione di un contributo pari al 50% del trattamento di Cigs che gli sarebbe altrimenti spettato.

Al datore di lavoro che assume (che non deve presentare assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del precedente) è riconosciuto un esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 4.030 euro annui, per 18 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato. In caso di assunzione a tempo determinato l’esonero è pari a 12 mesi, prorogabili di altri 6 in presenza di una stabilizzazione.

APE – Anticipo finanziario a garanzia pensionistica

APE VOLONTARIO

Il Disegno di Legge di Bilancio per il 2018 prevede una proroga di un anno (e, quindi, sino al 31 dicembre 2019) della sperimentazione del c.d. Ape Volontario.

APE SOCIALE

Viene ampliata, in via sperimentale per il prossimo anno, la platea dei soggetti che potranno beneficiare dell’Ape Sociale.

Le lavoratrici con figli potranno accedere all’Ape Sociale con una riduzione dei requisiti contributivi. In particolare, verrà riconosciuta una riduzione pari a 6 mesi di contribuzione per ogni figlio, con un limite massimo di 2 anni.

L’ampliamento dei beneficiari dell’Ape Social non riguarda però solo le madri lavoratrici. La misura viene, infatti, estesa anche ai lavoratori che hanno perso la propria occupazione in ragione della scadenza di un contratto di lavoro a tempo determinato. Ciò, a condizione che il lavoratore, nei 3 anni precedenti la cessazione del rapporto, abbia avuto periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi.

Rendita integrativa temporanea anticipata – RITA

Il Disegno di Legge di Bilancio per l’anno 2018 prevede una stabilizzazione ed al contempo una semplificazione della c.d. Rita.

Lo strumento consiste in un anticipo nell’erogazione del capitale accumulato nel fondo di previdenza complementare dal lavoratore per il periodo necessario al conseguimento della pensione nel regime obbligatorio. Fino ad oggi, tale strumento, stante la sua natura complementare all’Ape Volontaria, non aveva trovato applicazione.

Il Disegno di Legge di Bilancio prevede, innanzitutto, la stabilizzazione della Rita, estendendo anche il novero dei beneficiari.

Possono accedere alla stessa:

– i lavoratori che maturano l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio entro i cinque anni successivi (contro i 3 anni e 7 mesi previsti dalla norma attuale) a condizione che risulti cessato il rapporto di lavoro.

– i soggetti che risultino inoccupati per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e che maturino l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro i dieci anni successivi.

Alla rendita viene applicata l’aliquota fiscale di vantaggio prevista per la previdenza complementare, ma il percettore ha la facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva  con assoggettamento alla tassazione ordinaria.

La possibilità di accedere alla Rita viene estesa anche ai dipendenti pubblici che aderiscono alle forme pensionistiche complementari loro destinate.

Incremento soglie reddituali “Bonus 80 euro”.

Il Disegno di Legge di Bilancio innalza le soglie di reddito necessarie per poter beneficiare del c.d. Bonus Irpef da 80 euro. I tetti di 24.000 e di 26.000 euro salgono, rispettivamente a 24.600 e 26.600 euro. La misura – prevista specificamente per i dipendenti pubblici che con il rinnovo del Ccnl avrebbero superato la soglia oggi vigente per ricevere il bonus – trova applicazione anche ai dipendenti privati.

Processi riorganizzativi e piani di risanamento di crisi complessi.

Il Disegno di Legge di Bilancio per il 2018 prevede la possibilità, per le aziende con un organico superiore a 100 unità lavorative a “rilevanza economica strategica anche a livello regionale” di richiedere, per gli anni 2018 e 2019, una proroga della Cigs in caso di “rilevanti problematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale”.

La proroga potrà essere concessa per 12 mesi qualora il programma di riorganizzazione aziendale sia caratterizzato da investimenti complessi ovvero presenti piani di recupero occupazionale per la ricollocazione delle risorse umane e azioni di riqualificazione non attuabili nel limite temporale di durata di 24 mesi.

Qualora, invece, il piano di risanamento presenti interventi correttivi complessi volti a garantire la continuazione dell’attività aziendale e la salvaguardia dell’occupazione non attuabili nel limite temporale di 12 mesi, potrà essere concessa una proroga di ulteriori 6 mesi.

Per accedere alla proroga è necessario un accordo presso il Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali con il coinvolgimento delle Regioni interessate. Per gli interventi viene previsto un limite massimo di spesa di 100 milioni di euro annui.