Appalti, fino al 30 aprile per adeguarsi alle procedure per il versamento delle ritenute

C’è tempo fino al 30 aprile per adeguarsi, senza incappare in sanzioni, alle procedure previste dal Decreto fiscale in merito all’obbligo di versare le ritenute relative ai dipendenti impiegati in ogni singolo appalto. Rispondendo a quanto sostenuto dalla CNA, l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che se nei primi mesi di applicazione della norma (e in ogni caso non oltre il prossimo 30 aprile) l’appaltatore abbia correttamente determinato ed effettuato i versamenti delle ritenute fiscali senza utilizzare per ciascun committente distinte deleghe, non sarà contestata la violazione a condizione che sia fornito al committente sempre entro il 30 aprile tutta la documentazione prevista dalla circolare.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate fornisce interpretazioni e risposte ai numerosi quesiti posti dalla CNA e va sottolineato che, dal momento che il primo versamento di ritenute per appalto è scaduto lo scorso 17 febbraio 2020, le imprese non hanno avuto materialmente il tempo per strutturare le procedure necessarie per applicare la norma. Così il chiarimento che le imprese appaltatrici hanno tempo fino al 30 aprile per adeguarsi alle procedure previste dalla norma.

I nuovi obblighi introdotti dal Decreto fiscale grazie all’impegno della CNA nel corso dell’iter parlamentare di conversioni sono stati modificati diminuendone l’ambito di applicazione. In particolare riguardano soltanto le imprese che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un’impresa, caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma. Queste limitazioni, nella generalità dei casi, fanno sì che le imprese che operano nel settore dell’edilizia siano fuori dall’ambito di applicazione della norma.

Sempre grazie al forte impegno della CNA, la norma non si applica qualora l’impresa appaltatrice o subappaltatrice certifichi che è in attività da più di tre anni, che è in regola con gli obblighi dichiarativi ovvero che abbia effettuato versamenti nel conto fiscale nell’ultimo triennio superiori al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati.