Il nuovo Decreto di recepimento del Regolamento UE 517/2014 sugli f-gas, che abroga il DPR 43/2012 attualmente in vigore, è stato finalmente approvato dal Consiglio dei Ministri ed andrà ora al Consiglio di Stato che ha 60 giorni per formulare i pareri di merito e rimandare il testo alla Presidenza del Consiglio per poi passare alla firma del Capo dello Stato ed essere infine pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Si conclude quindi, quasi fuori tempo massimo, la vicenda di un decreto che dovrebbe sanare problemi ed incongruenze contenute nel “vecchio” DPR 43/2012 e che hanno causato non poche difficoltà operative alle imprese che si sono certificate.

Nel “nuovo” DPR sono contenute disposizioni, come quella relativa alla cancellazione automatica dal Registro per persone fisiche ed imprese che non conseguono la certificazione entro 8 mesi di iscrizione al Registro stesso, che vanno nella giusta direzione di “scremare” il numero di chi continua, generando confusione, ad essere iscritto al Registro senza poi certificarsi.

Coerentemente con quanto previsto dal Regolamento UE 517/2014 tra le attività soggette a certificazione vengono inserite anche quelle di “smantellamento” e quelle svolte su “celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero”. Nel testo del decreto è chiarito che i certificati già emessi restano validi sino a scadenza e si considerano conformi al Regolamento 2015/2067 che ha sostituito il Regolamento 303/2008.

La loro efficacia potrà  essere estesa alle attività su celle frigo di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti f-gas a condizione però che l’organismo di certificazione rilasci una ulteriore certificazione integrativa.

Su esplicita richiesta avanzata in fase di consultazione dalle associazioni di categoria, e da CNA Installazione Impianti in particolare, è prevista la predisposizione di modelli per quanto riguarda la richiesta di certificazione, di iscrizione al Registro, di deroga, di esenzione che saranno pubblicati sui siti del Ministero dell’Ambiente e sul Registro telematico.

Una delle novità più importanti è l’istituzione di una Banca Dati sui gas fluorurati gestita, così come il Registro telematico, dalle Camere di Commercio alla quale dovranno essere comunicate le vendite di f-gas, delle apparecchiature che li contengono e le attività di assistenza, manutenzione, installazione, riparazione e smantellamento delle stesse; si tratta di modalità richieste dalle associazioni di categoria per meglio “tracciare” gli f-gas e le attività di chi installa impianti che li contengono. Il problema è che per la gestione e tenuta della Banca Dati e per il Registro telematico, persone ed imprese certificate dovranno versare alla CCIAA competente dei diritti di segreteria.

A nostro avviso – commenta Guido Pesaro, Responsabile Nazionale CNA Installazione Impianti – nel far gestire il Registro dei gas alle Camere di Commercio, il Ministero dell’Ambiente  sta delegando ad un ente terzo un proprio compito specifico. Non si può pertanto pretendere che un servizio che dovrebbe essere pubblico e gratuito sia trasformato a pagamento. Un aspetto invece positivo – prosegue Pesaro – è che, accogliendo le richieste di CNA Installazione Impianti, il termine per la comunicazione delle informazioni alla Banca Dati è stato fissato in 30 giorni, invece dei 5 originariamente previsti nella bozza di DPR sottoposta all’attenzione delle associazioni di categoria”.

 

 

Tag: