L’Inps ha pubblicato la Circolare contenente le indicazioni relative all’Assegno unico e universale (di seguito Auu) per i percettori di reddito di Cittadinanza.  Per questi ultimi, l’Auu assume carattere di integrazione del RdC. In particolare però l’Istituto ha chiarito che il modello per fare domanda non sarà disponibile prima della fine del mese.

Nella Circolare 53/2022 l’Inps riepiloga le particolarità sull’Auu in pagamento sulla Carta RdC, introducendo il modello RdC-Com/Au, da compilare ed inviare all’Inps soltanto in alcune specifiche fattispecie riguardanti il nucleo familiare.

L’articolo 7 del D.Lgs. 230/2021 prevede che l’Auu sia corrisposto d’ufficio ai beneficiari del RdC, con le medesime modalità di erogazione mensile del beneficio, senza che sia necessario presentare una ulteriore apposita domanda.

Nella circolare, poi, si precisa che attraverso la richiesta di RdC l’Inps verifica automaticamente i requisiti di residenza, cittadinanza e soggiorno, nonché la residenza fiscale e i figli a carico facenti parte del nucleo, compresi i nuovi nati dal settimo mese di gravidanza.

 

Con genitori separati 

Nei casi di genitori separati, divorziati o di genitori naturali non conviventi, il genitore in affido condiviso di uno o più figli con un genitore che percepisce il RdC, dovrà presentare autonoma domanda per ottenere il 50% dell’importo totale dell’assegno; il restante 50% sarà corrisposto al genitore nel nucleo beneficiario di RdC, convivente con i figli, con accredito su carta RdC.

 

Modello RdC-Com/Au

Ai fini del corretto calcolo dell’importo dell’Auu, dovranno essere comunicate all’Istituto alcune informazioni attraverso il modello di autodichiarazione “RdC-Com/Au”.

L’Inps puntualizza che non dovranno presentare il Modello in questione i nuclei familiari percettori di RdC nei quali siano contestualmente presenti, all’interno dello stesso nucleo, i due genitori, di cui uno sia il dichiarante della Dsu, ai fini Isee, con uno o più figli a carico che siano:

  • minorenni;
  • maggiorenni con disabilità.

 

Dovranno essere autocertificate, invece, con il modello RdC-Com/Au, la presenza nel nucleo:

  • di figli maggiorenni in possesso dei requisiti per l’Auu;
  • di figli minorenni non correttamente valorizzati nella Dsu (indicati con la lettera “P” e non con la lettera “F”);
  • di una madre di età inferiore a 21 anni non valorizzata nella Dsu;
  • l’esistenza di un provvedimento in capo al dichiarante diverso dal genitore (esempio: nonno, zio, fratello).

 

Dovrà inoltre essere autocertificato con il modello RdC-Com/Au il diritto alle seguenti maggiorazioni:

  • nel caso ambedue i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione dell’assegno, per ciascun figlio minore, pari a 30 euro, se l’Isee del nucleo familiare è pari o inferiore a 15mila euro, per poi ridursi gradualmente fino ad azzerarsi con 40mila euro di Isee
  • per i nuclei familiari che abbiano un valore dell’Isee utile all’accesso all’Auu non superiore a 25mila euro, è prevista una maggiorazione a condizione che un componente del nucleo abbia percepito, nel corso del 2021, l’assegno per il nucleo familiare.

 

Modalità di erogazione e decorrenza della prestazione

L’assegno ad integrazione del RdC/Au decorre dal mese di marzo 2022, con pagamento dal mese di aprile 2022, comprensivo delle maggiorazioni le cui informazioni sono già in possesso dell’Inps perché comprese nella richiesta di RdC. Mentre, per le richieste inviate con il modello RdC-Com/Au, l’importo aggiornato sarà sempre corrisposto nel mese successivo a quello di liquidazione della rata di RdC, per consentire all’Istituto di verificare la sussistenza del diritto e quantificare l’importo spettante.

L’Istituto puntualizza che, limitatamente ai soli accrediti riguardanti l’integrazione RdC/Au, potrà essere superato il limite di prelievo mensile previsto, pari a 100 euro per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza, rimanendo tuttavia entro il limite giornaliero di 600 euro, previsto per tutte le Carte “PostePay”.

 

Decadenza, revoca, riesame, termine e sospensione RdC

In considerazione del fatto che per i percettori di RdC, l’Auu viene erogato congiuntamente a questa prestazione, la revoca o la decadenza del RdC comporta l’interruzione dell’integrazione Auu sulla Carta del RdC.

In tale ipotesi, gli aventi diritto all’Auu dovranno presentare una specifica domanda di assegno che sarà erogato con decorrenza dalla mensilità successiva alla cessazione del RdC.

In caso di sospensione del pagamento del RdC e successiva riattivazione, sarà riattivata anche l’integrazione dell’Auu e i ratei non corrisposti saranno liquidati a titolo di arretrati.

Nel caso in cui la prestazione di RdC raggiunga lo stato di “terminata” (ipotesi che si verifica, per esempio dopo il 18° mese di percezione di RdC), il genitore che mantiene il diritto all’Auu, dovrà presentare la relativa domanda entro la fine dello stesso mese di cessazione del RdC, anche nell’ipotesi di successiva presentazione di domanda di rinnovo del RdC.

Tuttavia, al fine di assicurare l’erogazione dell’effettivo importo di Auu spettante, al termine di ogni anno di competenza (febbraio) l’Istituto effettuerà, in via automatizzata, un conguaglio a consuntivo su quanto versato in base al principio di cassa, per riconoscere le mensilità non fruite o per recuperare eventuali indebiti.