AGGIORNAMENTO LAVORI CAMERA 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (COM(2016) 750 final)  e allegati (COM(2016) 750 final – Annexes 1 to 2). 

COMMISSIONE XIII AGRICOLTURA

E’ iniziato il 25 gennaio l’esame dell’atto della legislazione europea in oggetto.

Il relatore Fiorio (PD), ha rilevato in via preliminare rileva che  la proposta di Regolamento è finalizzata ad aggiornare le norme relative alla definizione,presentazione ed etichettatura delle bevande spiritose alla luce dell’esperienza maturata e delle innovazioni tecnologiche che hanno interessato il settore, nonché a rivedere le modalità di registrazione delle indicazioni geografiche

Per la Commissione europea, le poche modifiche tecniche introdotte sono destinate,   a colmare alcune carenze nell’attuazione della disciplina vigente e a rendere la legislazione compatibile con i nuovi strumenti giuridici dell’UE.    

Per quanto riguarda il contenuto dell’atto in esame – che abroga il vigente regolamento (CE) n. 110/2008 – è costituito da 47 articoli, suddivisi in cinque Capi  e da due Allegati:

 – nel Capo I sono contenute le disposizioni relative al campo di applicazione, alle definizioni, all’origine agricola dell’alcole etilico e dei distillati, nonché alla classificazione delle bevande spiritose. Nell’articolo 3 è esplicitamente stabilito che sia l’alcole sia i distillati utilizzati nella produzione di bevande alcoliche e per diluire o sciogliere i coloranti, gli aromi o altri additivi autorizzati, debbano essereesclusivamente di origine agricola.

Al Capo II vi sono norme che riguardano la presentazione ed etichettatura delle bevande spiritose e l’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari.  Per quanto concerne l’etichettatura, anche le bevande spiritose immesse sul mercato dell’UE devono soddisfare i requisiti previsti dal regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (art. 6), mentre gli articoli da 7 a 11 recano norme in materia di:

– denominazione di vendita delle bevande spiritose;  

– sull’uso di una denominazione di vendita prevista per le bevande spiritose o sull’uso di un’indicazione geografica;  

– sulla presentazione ed etichettatura delle miscele.

Il Capo III è interamente dedicato alle indicazioni geografiche ed è la parte di regolamento che è stata maggiormente innovata dalla Commissione, la quale ha ritenuto di sostituire le procedure esistenti per la gestione delle indicazioni geografiche nel settore delle bevande spiritose con nuove procedure ispirate a quelle vigenti per altri prodotti agricoli ed alimentari stabilite nel regolamento (UE) n. 1151/2012

Nel Capo IV sono contenute disposizioni sui controlli amministrativi e fisici che gli Stati membri devono effettuare per accertare e garantire il rispetto degli obblighi derivanti dal nuovo regolamento.

Il Capo V definisce l’esercizio della delega da parte della Commissione  assistita dal Comitato per le bevande spiritose.

 

Per quanto concerne  i due Allegati che integrano il testo in esame,  il primo contiene una serie di definizioni tecniche, tra cui quella di alcole etilico di origine agricola e di distillato di origine agricola. Mentre, nel secondo Allegato,  sono elencate e descritte 47 categorie di bevande spiritose. 

 

Infine il relatore ha ricordato che nella relazione sulla proposta di regolamento in esame, predisposta dal  Governo, sono state rilevate alcune perplessità per lasostituzione delle procedure esistenti per la gestione delle indicazioni geografiche nel settore delle bevande spiritose con nuove procedure ispirate a quelle vigenti per altri prodotti agricoli e alimentari, nonché per l’introduzione di elementi innovativi, che esorbitano le finalità di mero allineamento della regolamentazione in esame.

 

Inoltre il relatore, considerata la rilevanza del settore  e tenuto conto  anche dei suddetti rilievi espressi dal Governo, ha ritenuto utile procedere ad un ciclo di audizioni di associazioni dei produttori.