Anche nell’anno 2023, il valore dei buoni concessi dai datori di lavoro privati ai propri dipendenti per l’acquisto di carburanti non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente nel limite di 200 euro per lavoratore.

Il Governo ha riproposto la disciplina agevolativa già introdotta in via provvisoria per l’anno 2022 (art. 2, D.L. n. 21/2022): a parte alcune riscritture – che non dovrebbero avere valenza sostanziale, ma essere dettate da mere scelte stilistiche differenti – la nuova disciplina ricalca la precedente con riferimento a: ambito temporale, destinatari, oggetto dell’agevolazione, entità del bene agevolato e relazione con la disciplina generale sulla concorrenza alla formazione del reddito per i fringe benefit (art. 51, c. 3, TUIR).

La misura è rivolta ai lavoratori dipendenti del settore privato e l’agevolazione coinvolge i buoni per l’acquisto di carburante che i datori di lavoro consegnino ai propri dipendenti nel 2023.

Il beneficio consiste nella non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente a fini fiscali e contributivi del valore di tali buoni nel limite di 200 euro per lavoratore. L’esclusione dalla concorrenza alla formazione del reddito può applicarsi sia quando la concessione dei buoni è frutto di una liberalità anche una tantum, disposta per l’anno, ma anche quando tale benefit è scelto dal lavoratore nell’ambito delle opzioni a disposizione per la fruizione del proprio credito welfare annuale maturato in funzione del contratto collettivo o di un regolamento aziendale.

Il costo sostenuto dal datore di lavoro per l’acquisto dei buoni carburante rientra tra i costi interamente deducibili (art. 95, Tuir).

Riferimento normativo: art. 1, D.L. n. 5/2023.