L’Agenzia delle Entrate ha chiarito il corretto inquadramento IVA delle cessioni di tartufo, con la Risoluzione 59/e/2018 del 2 agosto, per il tartufo:

  1. congelato e surgelato (intero, in pezzi o di tritume);

oppure per il tartufo:

b. conservato mediante tecniche di stabilizzazione termica a cui sono sottoposti appositi contenitori in vetro o in metallo, immerso in acqua salata o in olio

Per prima cosa, occorre ricordare che l’articolo 29, terzo comma, della Legge comunitaria 2016 (L. 122/2016) ha previsto l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10% alle cessioni di “tartufi freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato”.

Come chiarito dalle Entrate, la norma, per come formulata, sembrerebbe agevolare esclusivamente il prodotto non destinato nell’immediatezza al consumo, in quanto sottoposto ad un processo di conservazione temporanea, che richiede successive fasi di lavorazione.

Sulla base del parere tecnico rilasciato dall’Agenzia delle Dogane (prot. n. 21192 R.U. del 19 febbraio 2018), risulta che:

il prodotto congelato di cui al punto sub a) – “costituito da tartufi estivi, lavati e confezionati, per ristoranti ed industria” – può essere classificato nell’ambito del Capitolo 7 della Tariffa Doganale “Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi commestibili” e, in particolare, alla voce 07.10 “Ortaggi o legumi (crudi o cotti a vapore o bolliti in acqua), congelati”. A seguito del processo di surgelamento effettuato a livello industriale, il prodotto, una volta decongelato, conserva lo stesso aspetto di quello fresco;

il prodotto conservato di cui al punto sub b) – “costituito da tartufi estivi” – può essere “confezionato in barattoli di vetro trasparente e sottoposto al solo processo di sterilizzazione termica” ovvero “conservato in barattoli di vetro con tappo in metallo, con olio extravergine di oliva, sale e aroma”. La prima tipologia di prodotto è riconducibile alla voce 07.09 della Tariffa doganale (trattandosi di prodotto non cotto ma solo sterilizzato); la seconda nell’ambito del Capitolo 20 e, in particolare, alla voce 20.03 “Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico”.

Pertanto:

al tartufo congelato (ipotesi sub a), si applica l’aliquota IVA ordinaria,

al tartufo “conservato” (ipotesi sub b),si applica l’aliquota IVA del 10%, in forza della classificazione doganale attribuita a ciascuna tipologia di prodotto oggetto di commercializzazione.

 

FILE ALLEGATO

Risoluzione 59/E del 02.08.2018