L’approvazione nel Decreto Fiscale dell’emendamento sulla trasferta in Commissione Bilancio della Camera prima ed in Aula oggi, sana e chiarisce positivamente per le imprese una situazione che aveva generato un notevole contenzioso con gli istituti previdenziali.
“Siamo estremamente soddisfatti che le legittime istanze delle imprese edili ed impiantistiche siano state riconosciute – ha dichiarato Carmine Battipaglia, Presidente Nazionale CNA Installazione Impianti – e ci auguriamo che nell’ulteriore percorso parlamentare che il provvedimento dovrà ora affrontare non vi siano pretestuosi ostacoli o tecnicismi di sorta ad impedire l’approvazione definitiva della norma. Alle imprese – ha proseguito il Presidente degli impiantisti CNA – si deve garantire quella certezza del diritto che è condizione indispensabile per operare al meglio”.
Vale la pena ripercorrere brevemente, ed in maniera molto sommaria, le tappe di una vicenda che ha crearono nel tempo notevoli problemi alle imprese che impiegano lavoratori impegnati in trasferta.
Sino al 1991, si poteva applicare una norma che prevedeva che i contributi per gli importi erogati ai lavoratori in trasferta fossero pagati al 50%; nel tempo l’INPS aveva aperto diversi contenziosi con le imprese pretendendo il pagamento dei contributi al 100%. Con la L.166/91, è stato confermato che la trasferta, anche se erogata in modo continuativo, è assoggettata a contributi per il 50% dell’importo erogato.
Tale disposizione fu ulteriormente chiarita con la L. 63/93 che rese retroattivi gli effetti della L. 166/91 ponendo così fine al contenzioso con L’INPS.
In seguito è intervenuto il D.lgs 314/97 che ha modificato il Testo Unico delle Imposte Dirette prevedendo l’esenzione dei contributi per le trasferte sino ad un importo di 46,48 € e l’imposizione al 50% dei contributi per la trasferta dei “lavoratori tenuti per contratto all’espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi” con la prospettiva di un decreto, peraltro mai emanato, dei Ministeri del Lavoro e delle Finanze all’interno del quale individuare le categorie dei lavoratori ai quali si sarebbe dovuto applicare quanto disposto.
Successivamente, numerosi pronunciamenti, tra interpelli, circolari, note e messaggi di INPS, Agenzia delle Entrate, Ministero del Lavoro e delle Finanze (ora Economia) invitavano le imprese ad attenersi a quanto previsto dalla legge.
Poi, come un fulmine a ciel sereno, è arrivata la Corte di Cassazione (Sezione Lavoro) che con una serie di sentenze, l’ultima quella del 12 settembre scorso n. 17095, ha pensato bene di ribaltare completamente la situazione ricomprendendo i lavoratori che operano in trasferta tra chi percepisce “indennità e maggiorazioni contributive” e non solamente delle indennità dando così modo all’INPS di riaprire il contenzioso contestando alle imprese comportamenti in linea con il suo stesso Messaggio del 15 dicembre 2008.
“L’approvazione dell’emendamento al Decreto Fiscale – conclude Battipaglia – risolve in modo chiaro e, speriamo, definitivo tutte le incertezze applicative in tema di trasferta sanando il pregresso, riconoscendo il corretto comportamento delle imprese e rendendo così vani i tentativi degli istituti previdenziali di comminare alle imprese stesse pesanti sanzioni economiche”.