Nel Comunicato stampa dello scorso 17 febbraio, l’Agenzia delle entrate, di concerto con l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, ha chiarito che l’obbligo di trasmissione dei Modelli INTRA-2 per il 2017 permane solo a carico dei soggetti passivi IVA che nel mese di gennaio 2017 o nell’ultimo trimestre 2016 abbiano effettuato acquisti di beni da soggetti stabiliti in altro Stato membro dell’Unione europea per un ammontare superiore a 50mila euro.

Accogliendo le richieste della Confederazione, che con nota inviata al Direttore dell’Agenzia delle entrate esprimeva la necessità di limitarne la reintroduzione ai soli soggetti tenuti in base al Regolamento CE n. 638/2004 del 31 marzo 2004 – così da rispettare gli obblighi statistici definiti a livello UE – oltre 250mila imprese saranno esonerate dalla compilazione del modello INTRA-2.

La legge di conversione del DL n. 244/2016 (cosiddetto decreto Milleproroghe), con cui viene reintrodotto per il 2017 l’obbligo di trasmissione dei modelli INTRA-2, presumibilmente, entrerà in vigore il 27/28 febbraio, quindi in concomitanza o in una data successiva a quella entro la quale dovranno essere effettuati gli invii dei modelli intra-2 relativi al mese di gennaio, fissata invece per 27 febbraio 2017 (il 25 febbraio cade di sabato).

Pertanto si ritiene che con riferimento alla trasmissione dei dati relativi al mese di gennaio 2017, alla luce dell’incertezza del quadro giuridico-interpretativo, eventuali ritardi od omissioni ovvero di invii di modelli con l’indicazione dei soli dati statistici, non potranno essere sanzionati rendendosi applicabile una delle cause di non punibilità dettate dall’articolo 6 del D.Lgs n. 472/1997.