L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, massimo organo collegiale della giustizia amministrativa, con la sentenza 6/2025 si è pronunciata circa il regime giuridico del contributo obbligatorio ANAC dovuto dagli operatori economici per la presentazione delle offerte.
Il Supremo Consesso ha affermato che il versamento del contributo ANAC, pur condizionando l’offerta, può essere tardivo e sanabile a seguito di soccorso istruttorio in quanto elemento estraneo al contenuto dell’offerta.
La conclusione si inserisce nella valutazione circa il regime giuridico del contributo obbligatorio in questione, ovvero, se questo debba essere corrisposto a pena di esclusione entro il termine perentorio fissato per la presentazione delle offerte, o, se possa ammettersene il pagamento tardivo anche a seguito di soccorso istruttorio.
Sul piano dell’interpretazione letterale e sistematica, per natura e collocazione del contributo in esame – riconducibile alla categoria delle entrate tributarie statali –, questo rappresenta una condizione ‘estrinseca’ rispetto alla procedura di gara, diversamente dai requisiti generali e speciali che l’operatore economico deve possedere durante tutta la procedura, a pena di esclusione, pertanto considerati ‘intrinseci’ alla procedura di gara, solo rispetto ai quali opera il limite temporale costituito dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
Sul piano della ragionevolezza, il riconoscimento dell’adempimento tardivo, non costituisce neppure una possibile elusione dell’obbligo di pagamento del contributo, in quanto bilanciato dal divieto legale di valutazione dell’offerta in assenza della prova dell’avvenuto pagamento entro il termine assegnato a seguito di soccorso istruttorio a pena di esclusione, con la ulteriore conseguenza che l’accertato inadempimento potrebbe sostanziarsi in una inaffidabilità dell’offerente ai fini della partecipazione ad una successiva gara.
Riferimenti: Consiglio di Stato n. 6 del 9 giugno 2025