Da oggi, 1° aprile 2015, i corrispettivi relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuati verso qualsiasi pubblica amministrazione devono essere obbligatoriamente certificati mediante emissione di fatturazione elettronica, pena il mancato pagamento.

Si ricorda che con la circolare n. 1 del 9 marzo 2015, il Dipartimento delle Finanze ha fornito chiarimenti in merito all’ambito soggettivo di applicazione di tale obbligo normativo, individuando le pubbliche amministrazioni obbligate a ricevere fatture esclusivamente in formato elettronico.

L’obbligo di fatturazione elettronica nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni è stato introdotto con la Legge n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214 (finanziaria 2008) e deve essere assolto attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), istituito dal MEF e gestito dall’Agenzia delle entrate attraverso Sogei. Le date di decorrenza di tale obbligo, differenziate per classi di pubbliche amministrazioni, sono state stabilite con il D.M. 3 aprile 2013, n. 55 come segue:

  • 6 dicembre 2013 per tutte le amministrazioni, su base volontaria e previo accordo preso con i fornitori;
  • 6 giugno 2014 per i Ministeri, le Agenzie fiscali e gli Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale;
  • 31 giugno 2015 per tutte le restanti amministrazioni ad accezione di quelle locali.

Quest’ultimo termine è stato successivamente anticipato al 31 marzo 2015 dalla Legge n. 89/2014, di conversione del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 (decreto IRPEF) ed esteso a tutte le restanti amministrazioni pubbliche, comprese quelle locali.

Si precisa che le classi di pubbliche amministrazioni cui fa riferimento l’art. 6 del D.M. n. 55/2013, sono quelle inserite nel conto economico consolidato, pubblicato annualmente dall’ISTAT entro il 30 settembre. E’ su tale punto che la Circolare in commento interviene precisando che l’ambito di applicazione della fatturazione elettronica non è circoscritto alle sole P.A. inserite in tale elenco, ma deve necessariamente includere tutti i soggetti individuati dai seguenti provvedimenti normativi:

  • Soggetti di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: tutte le amministrazione dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province , i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali,  le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e, fino alla revisione organica della disciplina di settore, il CONI;
  • Soggetti di cui all’art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196: i soggetti indicati a fini statistici dall’Istituto nazione di statica nell’elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana entro il 30 settembre di ogni anno, e le Autorità indipendenti;
  • Soggetti di cui all’art. 1, comma 209, legge 24 dicembre 2007, n. 244: le amministrazioni autonome.

Dal 31 marzo, pertanto, l’obbligo sarà esteso a tutte le amministrazioni pubbliche che non sono state interessate dalle precedente scadenza del 6 giugno 2014, incluse quelle individuate come amministrazioni locali nell’elenco ISTAT.