Una novità, disposta dalla legge di stabilità 2015 in materia di somministrazione di vitto da parte del datore di lavoro disciplinata dall’articolo 51, comma 2, lettera c) del TUIR, riguarda l’introduzione – a partire dal 1° luglio 2015 – dei buoni pasto “elettronici”.

Si tratta di una carta elettronica nella quale è memorizzato l’importo complessivo dei buoni pasto, leggibile da dispositivi POS abilitati ed installati presso esercizi pubblici che effettuano somministrazione di bevande e alimenti, tramite cui il dipendente può fruire del trattamento sostitutivo di mensa, scalando l’importo corrispondete al costo del pasto consumato.

Pertanto, dal 1° luglio 2015 le prestazioni sostitutive di mensa (buoni pasto) sono fruibili anche tramite tali carte elettroniche, per le quali è prevista la non concorrenza a formare il reddito di lavoro dipendente fino all’importo complessivo giornaliero di 7 euro, mentre, si ricorda, che nell’ipotesi di buono pasto in formato cartaceo l’imposto è fissato a 5,29 euro.

L’uso di una carta elettronica non è una novità nell’ambito del trattamento di mensa, delle prestazioni e delle indennità sostitutive di mensa, dal momento che già esistono presso alcune realtà aziendali card elettroniche utilizzate dai dipendenti, tuttavia finalizzate per il mero accesso alla somministrazione di bevande e alimenti presso esercizi pubblici convenzionati prescelti dal datore di lavoro. Si tratta di carte che, oltre a consentire il riconoscimento dei dipendenti delle imprese sottoscrittrici delle convenzioni, definisce gli importi, i giorni e la specifica fascia oraria per la stessa somministrazione.

Nello scenario elettronico è bene, pertanto, distinguere l’utilizzo di tali card elettroniche dai buoni pasto in formato elettronico per non generare confusione.

Infatti, tali card elettroniche non sono assimilabili ai ticket restaurant, ma piuttosto ad un sistema di mensa aziendale “diffusa”, in quanto il dipendente può rivolgersi ai diversi esercizi pubblici che avendo sottoscritto la convezione con il datore di lavoro sono abilitati a gestire tali card elettroniche, come chiarito tra l’altro dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione 17 maggio 2005, n. 63/E.

In tale risoluzione l’Agenzia chiarisce, inoltre, che le prestazioni rese tramite card elettroniche non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, a prescindere dal superamento o meno del limite di 5,29 euro di cui al citato articolo 51, comma 2, lettera c), del TUIR, trattandosi si un servizio assimilato alle mense aziendali.

A nostro avviso, anche a seguito di un confronto veloce con l’Agenzia delle Entrate, l’introduzione dei buoni pasto in formato elettronico, non supera tale orientamento dell’Agenzia delle Entrate dal momento che la nuova disciplina dettata dalla legge di stabilità 2015 riguarda esclusivamente la disciplina dei buoni pasto nell’ambito del citato articolo 51, comma 2, lettera c) del TUIR, al solo fine di elevare l’importo entro cui non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente, da 5,29 a 7 euro .