I soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria – psicologi, veterinari, infermieri, tecnici radiologi, ostetrici, ottici, strutture sanitarie, farmacie e parafarmacie, medici chirurghi, odontoiatri – per l’anno 2019, non possono emettere fatture elettroniche con riferimento alle prestazioni effettuate nei confronti di persone fisiche private i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria.

E’ bene evidenziare che non si tratta di esonero bensì un vero e proprio divieto.

Lo ha previsto la Legge di Bilancio 2019 (articolo 1, comma 53, L. 145/2018) che, per superare alcuni  problemi legati alla privacy, ha modificato la previgente disposizione normativa (articolo 10-bis D.L. 119/2018) secondo la quale tali soggetti erano esonerati dall’obbligo di emettere fattura elettronica con esclusivo riferimento ai casi in cui i dati fossero stati inviati al Sistema tessera sanitaria.

La Legge di Bilancio 2019, invece, è intervenuta sulla disposizione stabilendo che “Per il periodo d’imposta 2019, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria … non possono emettere fatture elettroniche, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria”.

Le modifiche apportate sono di impatto sostanziale non solo perché hanno tramutato l’esonero in divieto ma anche perché ne hanno ampliato l’ambito applicativo. Sentita l’Agenzia delle entrate per le vie brevi, infatti, è stato chiarito che i soggetti obbligati all’invio al STS non hanno la possibilità di scegliere se emettere ugualmente la fattura elettronica per le operazioni i cui dati sono da inviare. Tale impossibilità riguarda non solo le operazioni i cui dati sono stati effettivamente inviati, ma anche quelle i cui dati avrebbero dovuto essere inviati, ma l’interessato non ha dato consenso alla trasmissione.