L’INPS, con la circolare n° 167 del 10 Novembre 2017, ha finalmente diffuso le istruzioni per dare la possibilità, ai datori di lavoro, di poter usufruire della decontribuzione per i servizi di trasporto internazionale effettuati dai loro conducenti.  

La misura fu introdotta con il comma 651 della legge di stabilità 2016,  quale  ulteriore strumento per contenere la differenza di costo del lavoro tra imprese italiane e quelle estere e quindi cercare di contenere il dumping sociale praticato da quest’ultime.

Di seguito una sintesi delle istruzioni contenute nella circolare  INPS n°167/2017.

DESCRIZIONE DELLA MISURA

L’agevolazione prevede l’esonero, nella misura dell’80% dell’ammontare,  dai contributi previdenziali a carico dai datori di lavoro ( INAIL esclusa).

SOGGETTI AVENTI DIRITTO ALL’AGEVOLAZIONE

Possono usufruire dell’agevolazione i datori di lavoro dei settori trasporto per conto terzi, trasporto in conto proprio e trasporto persone nonché quelli che svolgono  attività di produzione o scambio di beni e servizi qualora effettuino trasporti internazionali.

CONDIZIONI PER USUFRUIRE DELL’AGEVOLAZIONE

I  conducenti devono esercitare l’attività con veicoli equipaggiati con tachigrafo digitale ed effettuare servizi di trasporto internazionale per almeno 100 viaggi l’anno.

RISORSE STANZIATE

Per gli aventi diritto il  MIT ha stanziato i seguenti importi :

  • Anno 2016 = 65,5 milioni di euro
  • Anno 2017 = 0,5 milioni di euro
  • Anno 2018 = 0,5 milioni di euro

MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DELL’AGEVOLAZIONE

Per fruire dell’agevolazione  va presentata all’INPS di riferimento, una specifica istanza per ogni singolo dipendente che abbia raggiunto 100 viaggi di trasporto internazionale; vale l’ordine cronologico di presentazione .

MODALITÀ DI CALCOLO DEI 100 GIORNI

Il calcolo per raggiungere le 100 giornate, deve essere effettuato a partire dal 1° Gennaio 2016 ( data di entrata in vigore dell’esonero) . Ai fini del computo delle 100 giornate, devono essere considerate anche le giornate impiegate interamente  in tratte nazionali di un trasporto internazionale , nonché quelle impiegate in viaggi internazionali tra stati diversi dall’Italia.

PLURALITÀ DI CONDUCENTI

Nel caso in cui il trasporto internazionale sia effettuato da una pluralità di conducenti, i quali si succedono alla guida del medesimo veicolo, l’esonero contributivo spetta per tutti i conducenti impegnati nell’attività di trasporto internazionale .

DA QUANDO DECORRE

L’agevolazione  spetta a partire dal mese di paga successivo rispetto alla data di raggiungimento della soglia prevista di 100  giorni annui e fino al periodo di paga  di novembre 2018.

DE MINIMIS

La possibilità di usufruire dell’esonero dai contributi previdenziali, è subordinata anche al rispetto della disciplina comunitaria degli aiuti de minimis di cui al Regolamento UE n. 1407/2013, nonché ai principi generali  che regolano la fruizione  dei benefici  contributivi.  

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA

La richiesta va  inoltrata  attraverso l’apposita procedura telematica “ TRAS.INT” messa a disposizione dall’INPS  all’interno dell’applicazione “ DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente” presente sul sito internet : www.inps.it .

L’effettiva fruizione dell’agevolazione , è subordinata al riscontro positivo dell’INPS .

MODALITÀ DI FRUIZIONE DELL’AGEVOLAZIONE

L’esonero della contribuzione potrà essere fruito tramite conguaglio da effettuarsi  sulle denunce contributive indicando il nuovo codice “T1” ( che sta a significare : “esonero contributivo  articolo unico, comma 651, della Legge 28 dicembre 2015, n.208”) nel flusso UNIEMENS (sistema di inoltro delle denunce mensili relative ai lavoratori dipendenti)