il Decreto Legge Milleproroghe approda nell’aula del Senato della Repubblica, da qui dovrebbe a breve ricevere il via libera per poi andare alla Camera dei Deputati per la definitiva conversione in legge. Il Decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 dicembre 2022, quindi i tempi per una eventuale seconda lettura parlamentare non ci sono, pena la decadenza delle norme sin qui in vigore, ovvero quelle approvate in Consiglio dei Ministri. Del resto non sono previsti al momento ulteriori emendamenti, pertanto il testo può dirsi ormai blindato.

Le misure previste

Confezionamento ortofrutta

Restano in vigore fino al 31 dicembre 2023 le attuali disposizioni relative ai parametri chimico fisici e igienico sanitari del ciclo produttivo, del confezionamento, della conservazione e della distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma e i requisiti qualitativi minimi, nonché le informazioni che devono essere riportate sulle confezioni tutela del consumatore che si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all’alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo.

Proroga della validità dei patentini fitosanitari

La validità dei certificati di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo, alla vendita e all’attività di consulente in materia di prodotti fitosanitari, nonché degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici, rilasciati ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, in scadenza nel 2022, è prorogata fino al 30 giugno 2023.

 

Proroga del credito d’imposta dei carburanti

Con emendamento del Governo il termine entro il quale poter utilizzare il credito d’imposta per l’acquisto del carburante agricolo per la spesa sostenuta nel terzo trimestre 2022 è stato portato dal 31 marzo al 30 giugno 2023. Ma entro il 16 marzo 2023, i beneficiari del credito d’imposta, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione contenuta nel decreto Milleproproghe.

Slitta di un anno l’autodichiarazione all’Asl

Il termine entro il quale gli operatori che effettuano una serie di attività che devono trasmettere una autodichiarazione per il pagamento delle tariffe forfettarie alla Asl che effettua i controlli, slitta al 30 giugno 2023. Per quanto riguarda il settore agricolo scatta l’esenzione dall’autodichiarazione per il primo anno.

 

Proroga della deducibilità delle spese per i frutteti

È stata prorogata negli esercizi 20232024 2025, la deducibilità dal reddito imponibile delle spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali, le quali sono incrementate del 20% con esclusione dei costi relativi all’acquisto dei terreni.

 

Xylella fastidiosa, non si paga l’imposta ipotecaria

Al fine di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria e la rigenerazione dei territori interessati dall’infezione di Xylella fastidiosa, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti, di valore economico inferiore o uguale 50mila euro, e comunque sino a una superficie non superiore a cinque ettari, sono esenti dalle imposte ipotecaria e catastale e l’imposta di registro si applica in misura fissa pari a 200 euro. Per i medesimi atti gli onorari notarili sono ridotti della metà. Per il periodo di cinque anni decorrenti dalla data del trasferimento immobiliare, la destinazione d’uso agricola dei terreni e delle pertinenze oggetto di trasferimento non può essere modificata. Le agevolazioni fiscali previste valgono come incentivi statali.

 

Siccità, più tempo per chiedere gli indennizzi

Le imprese agricole che hanno subìto danni dalla siccità eccezionale verificatasi a partire dal mese di maggio 2022 e che, al verificarsi dell’evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio siccità, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva, anche in deroga al divieto di risarcibilità dei danni a coltura, presentando domanda alle regioni nel più lungo termine di 60 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della declaratoria di stato di calamità, in luogo del termine di 45 giorni.

L’articolo 15, comma 3-quater, proroga fino al 31 dicembre 2023 la possibilità per le aziende agricole, di accedere ad aiuti, benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche, rinviando l’adempimento di alcune verifiche relative alla concessione degli stessi, alla fase della corresponsione del saldo;

Granaio Italia rinviato al 2024

L’entrata in vigore Registro Telematico dei Cereali e del connesso regime sanzionatorio per chi non lo adotta, previsto dal Decreto del ministro delle Politiche Agricole del 29 marzo 2022, testo del decreto: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/05/25/22A03047/sgslitta di un anno esatto: il periodo sperimentale si protrarrà fino al 31 dicembre 2024, mentre le sanzioni scatteranno dal 1° gennaio 2025.

Sughero

L’articolo 4, comma 9-sexies, proroga da dodici a ventiquattro mesi, il termine entro il quale deve essere adottato, a tutela del sughero prodotto in Italia, il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste inerente le modalità di contenimento della diffusione dell’insetto nocivo Coreabus undatus;

Biometano

L’articolo 11, comma 8-octies, proroga al 31 dicembre 2023 il termine per l’adozione del decreto ministeriale di incentivazione del biometano, previsto dall’articolo 11, comma 2 del decreto legislativo n. 199 del 2021;

Taglio accise sulla birra

Il taglio delle accise per la birra è stato esteso al 2023: in tal modo ben 8,15 milioni restano a disposizione del settore brassicolo.

 

ENERGIA:

La proroga dal 30 aprile al 30 giugno 2023 della sospensione dell’efficacia delle clausole contrattuali che consentono all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo (tale sospensione, si precisa, non si applica alle clausole che consentono all’impresa fornitrice di aggiornare le condizioni economiche contrattuali alla loro scadenza) (art. 11, comma 8)

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