Nuove semplificazioni in vista per gli interventi di manutenzione ordinaria (art. 3, comma 1, lettera a) del d.P.R. n. 380/2001) su immobili di proprietà pubblica e con destinazione d’uso pubblico, tutelati ai sensi della Parte Seconda del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e interessati da interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR e dal PNC.

Decreto PNRR a breve in Consiglio dei Ministri

Lo prevede il nuovo Decreto Legge PNRR (il terzo) denominato “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune” che dovrebbe approdare al prossimo Consiglio dei Ministri.

Un nuovo Decreto Legge che come di consuetudine tratta argomento molto eterogenei racchiusi in 59 articoli

Capo IX (Disposizioni urgenti in materia di beni culturali)

  • ART. 48 (Semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di beni culturali)

Le semplificazioni dei procedimenti amministrativi in materia di beni culturali

Relativamente alle semplificazioni dei procedimenti amministrativi in materia di beni culturali, l’art. 48 del nuovo Decreto Legge prevede che con riferimento agli immobili di proprietà pubblica e con destinazione d’uso pubblico, tutelati ai sensi della Parte Seconda del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e interessati da interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, le opere di manutenzione ordinaria (art. 3, comma 1, lett. a), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) e che non comportino modifiche delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, sono consentite previa segnalazione alla soprintendenza competente.

Prevista la possibilità, da parte della soprintendenza competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, di adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione nel termine di 30 giorni dal ricevimento della segnalazione, e la rimozione degli eventuali effetti dannosi generati dalle attività eseguite.

Decorso il termine di 30 giorni, la soprintendenza competente dovrà adottare comunque i provvedimenti in presenza delle condizioni previste dall’articolo 21-nonies, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Nel caso di attestazioni false e non veritiere, la soprintendenza competente può inibire la prosecuzione dei lavori e ordinare l’eliminazione delle opere già eseguite e il ripristino dello stato dei luoghi anche dopo la scadenza dei termini, fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Le modifiche al Codice dei beni culturali

Previste delle modifiche al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con la riduzione da 120 a 90 giorni il termine di cui al comma 10 dell’articolo 12 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, una nuova procedura per la determinazione del provvedimento della verifica dell’interesse culturale oltre a prevedere che le funzioni di tutela sono esercitate conformemente a criteri e priorità fissati dal Ministero.

Nel dettaglio, al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • all’articolo 3, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le funzioni di tutela sono esercitate conformemente a criteri omogenei e priorità fissati dal Ministero.”;
  • all’articolo 12:
    • al comma 10, le parole “centoventi giorni” sono sostituite dalle seguenti: “novanta giorni”;
    • dopo il comma 10, è aggiunto il seguente: “10-bis. In caso di inerzia, il potere di adottare il provvedimento è attribuito al Direttore generale competente per materia del Ministero della cultura, che provvede entro i successivi trenta giorni.”.

Il nuovo art. 3 (Tutela del patrimonio culturale), comma 2:
L’esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale. Le funzioni di tutela sono esercitate conformemente a criteri omogenei e priorità fissati dal Ministero.

Il nuovo art. 12 (Verifica dell’interesse culturale), commi 10 e 10-bis:
10. Il procedimento di verifica si conclude entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta.
10-bis. In caso di inerzia, il potere di adottare il provvedimento è attribuito al Direttore generale competente per materia del Ministero della cultura, che provvede entro i successivi trenta giorni.