Misure di restrizione siamo quasi alla fine del tunnel, piena soddisfazione di CNA Agroalimentare

  • Ordinanze Ministero della Salute
    Fino al 31 dicembre 2022, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e in relazione all’andamento epidemiologico, il Ministro della salute, con propria ordinanza: – di concerto con i Ministeri competenti per materia o d’intesa Conferenza delle regioni e delle province autonome, può adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali;
    sentiti i Ministri competenti per materia, può introdurre limitazioni agli spostamenti da e per l’estero nonché imporre misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti.Isolamento e auto sorveglianza
    Rimane il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all’accertamento della guarigionePer tutti i contatti stretti dal 1 aprile è applicato il regime dell’auto sorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2  e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

    In sostanza ciò che cambia dal primo aprile sarà il regime per i contatti stretti di positivi: tutti, vaccinati e non, saranno tenuti non più alla quarantena ma all’autosorveglianza, e cioè “l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti”, fino al decimo giorno successivo “alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Sars-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto”.

    Per quanto riguarda i positivi le regole invece non cambiano:
    – Per i non vaccinati o i vaccinati che hanno completato il ciclo vaccinale da più di 120 giorni e per i guariti da più di 120 giorni l’isolamento dura 10 giorni con un test antigenico o molecolare negativo alla fine del periodo;

    – Per i vaccinati con 3° dose booster o che hanno completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni e per guariti da meno di 120 giorni l’isolamento dura 7 giorni con un test antigenico o molecolare negativo alla fine del periodo;

    Se si è sintomatici “il test finale dovrà essere eseguito dopo tre giorni dalla scomparsa dei sintomi. In caso di esito positivo del primo tampone di guarigione, può essere prenotato un ulteriore tampone a distanza di 7 giorni”. Si può uscire dall’isolamento dopo 21 giorni senza tampone se nell’ultima settimana non ci sono stati sintomi.

    Obbligo mascherine
    Fino al 30 aprile 2022 è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi:
    – per l’accesso ai seguenti mezzi di traporto e per il loro utilizzo:
    – aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
    – navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
    – treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
    – autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
    – autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
    – mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
    – mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;
    – per l’accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici;
    – per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché’ per gli eventi e le competizioni sportivi.

    Fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso e con esclusione delle abitazioni private, è fatto obbligo, sull’intero territorio nazionale, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
     
    Fino al 30 aprile 2022, in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, al chiuso, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, ad eccezione del momento del ballo.

    Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
    a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
    b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo;
    c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

    Green pass base
    Dal 1°al 30 aprile 2022, è consentito sull’intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, l’accesso ai seguenti servizi e attività:
    a) mense e catering continuativo su base contrattuale;
    b) servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
    c) concorsi pubblici;
    d) corsi di formazione pubblici e privati;
    e) colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;
    f) partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all’aperto”

    Niente più green pass per accedere a servizi alla persona;  pubblici  uffici,  servizi  postali,  bancari  e  finanziari e attività commerciali.

    Dal 1°al 30 aprile 2022, è consentito sull’intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:
    a)  aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
    b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
    c) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
    d) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo   continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
    e) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente.”

    Green pass rafforzato Dal 1° al al 30 aprile 2022, sull’intero territorio nazionale, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, l’accesso ai seguenti servizi e attività:
    piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;
    convegni e congressi;
    centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
    feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;
    fattività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
    attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
    partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.”

    Over 50 non vaccinati al lavoro ma col test negativo. Sarà sufficiente il green pass base per l’accesso nei luoghi di lavoro anche per gli over 50 che fino al 15 giugno sono obbligati alla vaccinazione. Il personale no vax della scuola però non potrà svolgere la didattica a contatto con gli alunni.

    Monitoraggio Covid
    Prosegue anche dopo il 31 marzo 2022 la raccolta di dati per la sorveglianza integrata del SARS-CoV-2 e per il monitoraggio della situazione epidemiologica e delle condizioni di adeguatezza dei sistemi sanitari regionali

    Sistema Colori
    Il sistema viene abrogato con tutte le misure conseguenti.

 

In allegato il decreto

decreto 24 marzo