Agenzia delle entrate

Dopo i chiarimenti con circolare del 29 giugno sulla non sanzionabilità nel primo semestre di operatività dell’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi, l’Agenzia delle Entrate ha emanato un provvedimento con il quale definisce le modalità telematiche per adempiere all’obbligo nella fase di moratoria.

In particolare, i soggetti che effettuano operazioni di commercio al minuto e attività assimilate possono adempiere all’obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri utilizzando i servizi on line, messi gratuitamente a disposizione dall’Agenzia delle Entrate all’interno dell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”. In dettaglio il servizio di upload di un file contenente i dati dei corrispettivi complessivi di una singola giornata, distinti per aliquota IVA o con indicazione del regime di “ventilazione”, ovvero di un file compresso contenente i file dei dati dei corrispettivi delle singole giornate, in conformità alle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento; il servizio web di compilazione dei dati dei corrispettivi complessivi giornalieri distinti per aliquota IVA o con indicazione del regime di “ventilazione”; il sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello “web service” fruibile attraverso protocollo HTTPS ovvero un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo SFTP, in conformità alle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.

L’Agenzia inoltre precisa che tali servizi sono messi a disposizione entro il 29 luglio 2019 e sono utilizzabili per il periodo transitorio di 6 mesi, al fine di consentire a tutti i soggetti di assolvere all’obbligo di trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro i più ampi termini previsti dal comma 6-ter dell’articolo 2 del D.Lgs. n. 127/2015, ossia entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Infine il provvedimento ribadisce che la trasmissione telematica può essere effettuata anche avvalendosi di un intermediario, che è tenuto a rilasciare al contribuente l’impegno a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri, nonché la copia della comunicazione trasmessa e della relativa ricevuta che ne attesta il ricevimento da parte dell’Agenzia e costituisce prova dell’avvenuta presentazione.