IMU AGRICOLA – DETRAZIONE DI 200 EURO PER TERRENI SU COLLINE SVANTAGGIATE – RISPOSTE AI QUESITI CNA PUBBLICATE SUL SITO MEF

Come noto l’articolo 1, comma 1-bis, del D.L. n. 4/2015 ha stabilito che a decorrere dall’anno 2015 è riconosciuta una detrazione di 200 euro dall’IMU dovuta dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, per i terreni posseduti e da loro condotti, situati nei Comuni di cui allegato OA dello stesso decreto ovvero per quei terreni definiti di “collina svantaggiata”.

Tale riconoscimento ha creato non pochi problemi agli operatori economici, per cui si è reso necessario sottoporre all’attenzione del MEF una serie di quesiti, che hanno trovato risposta nelle Faq allegate al sito dello stesso Ministero ed allegate alla presente News (vedi risposte 2 e 3). 

Nello specifico è stato chiarito che la detrazione spetta solo ai soggetti con la qualifica di coltivatore diretto o IAP, iscritti nella previdenza agricola, anche se locati o dati in comodato a soggetti che a loro volta hanno qualifica conduttore diretto/IAP (§ risposta 2).

Altra importante precisazione riguarda le modalità di attribuzione della detrazione pari all’ammontare di 200 euro.

In particolare, viene indicato che “nel caso in cui il coltivatore diretto o IAP, iscritto nella previdenza agricola, possiede e conduce più terreni, le riduzioni devono essere calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni  e devono essere rapportate al periodo dell’anno in cui sussistono le condizioni richieste dalla norma e alla quota di possesso” (§ risposta 3).

Trattandosi di agevolazioni che hanno natura soggettiva viene precisato che “se il terreno agricolo è posseduto e condotto da tutti i soggetti passivi, il beneficio fiscale spetta ad ognuno di essi proporzionalmente alla relativa quota di proprietà dell’immobile” (§ risposta 3).

Nell’ipotesi, invece, in cui i soggetti passivi non siano tutti conduttori del fondo, l’agevolazione si applica soltanto a coloro che possiedono i requisiti richiesti dalla norma e l’agevolazione deve essere ripartita proporzionalmente alle quote di proprietà dei singoli soggetti passivi che coltivano il terreno, così come laddove il comproprietario che coltiva il fondo fosse uno soltanto di essi, a lui spetterebbe per intero l’agevolazione in questione (§ risposta 3).

Importante anche la precisazione di cui al punto 5 che precisa che in caso di compagine “mista” ossia con proprietari sia aventi che non aventi la qualifica di coltivatore diretto o IAP, la detrazione si ripartisce per intero tra i soli possessori coltivatori diretti o IAP, iscritti nella previdenza agricola.

Altre risposte, infine, riguardano le modalità di presentazione della dichiarazione, dei versamenti e dei rimborsi ai fini IMU a cui si rinvia per gli opportuni approfondimenti.