L’Agenzia delle Entrate ed il Ministero dello sviluppo economico congiuntamente, lo scorso 30 marzo 2017 hanno emanato una circolare (Cfr Circolare 30 marzo 2017, n. 4) che spiega gli ambiti di applicazione delle agevolazioni fiscali legate all’incremento degli investimenti, meglio note come Super-ammortamento ed Iper-ammortamento.

Si ricorda, brevemente, che l’istituto del super ammortamento consente di aumentare del 40% il costo deducibile dal reddito d’impresa dei beni strumentali nuovi, esclusi gli autoveicoli diversi da quelli strumentali all’attività d’impresa, acquistati nel corso del 2017.

L’iper-ammortamento, al contrario, consente di incrementare del 150% il costo deducibile dal reddito d’impresa di taluni beni riportati nell’allegato A della  medesima circolare, tesi a trasformare la linea di produzione dell’impresa in chiave tecnologica digitale industria 4.0.

Secondo le istruzioni impartite dalle finanze e dal MISE, “l’iper maggiorazione spetta solo nella misura in cui il bene rispetti le linee guida elaborate dal Ministero dello Sviluppo Economico (Mise), fornite dalla circolare per ciascuna tipologia di macchina.

E’ stato chiarito che i beni, per godere dell’Agevolazione dell’Iper ammortamento, devono essere interconnessi. Ossia il bene potrà godere di una quota di ammortamento calcolata sul costo di acquisto incrementato del 150% solo se, oltre ad essere entrato in funzione, “sarà interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.” Fino a tale data, potrà temporaneamente godere del beneficio del super ammortamento, se ricorrono i requisiti (quindi di una quota di ammortamento calcolata su un costo incrementato del 40%). Le quote di iper-ammortamento del 150% di cui l’impresa non ha fruito inizialmente a causa del ritardo nell’interconnessione saranno comunque recuperabili nei periodi d’imposta successivi. 

In ogni caso, è possibile richiedere un parere tecnico al Mise in caso di dubbi sull’ammissibilità all’agevolazione di una specifica macchina. Se, al contrario, l’incertezza relativa all’agevolazione è di natura tributaria, si può presentare interpello ordinario all’Agenzia delle Entrate.