La direttiva 2013/55/UE riguarda il riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché la prestazione dei relativi servizi. Modifica, sotto molteplici profili, la precedente direttiva in materia (2005/36/CE) sostituendo, altresì, il punto 2 dell’allegato del cosiddetto “regolamento IMI”, vale a dire il Regolamento europeo n. 1024/2012 concernente la cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno.

Tra le principali novità dell’articolo 1 della direttiva ha segnalato l’istituzione di una tessera professionale europea, un certificato elettronico attestante o che il professionista ha soddisfatto tutte le condizioni necessarie per fornire servizi, su base temporanea e occasionale, in uno Stato membro ospitante, o il riconoscimento delle qualifiche professionali ai fini dello stabilimento del suddetto professionista in uno Stato membro ospitante.
I riconoscimenti delle qualifiche professionali sono automatici, qualora sussistano  quadri di formazione professionale comuni. A tal fine, i parametri si basano sui livelli dell’EQF, che è il quadro europeo delle qualifiche volto a favorire la trasparenza e la comparabilità delle qualifiche professionali. Il quadro comune di formazione consente ai cittadini di un qualsiasi Stato membro di acquisire la qualifica professionale prevista nell’ambito di detto quadro, senza dover essere già membri di una qualsiasi organizzazione professionale o essere iscritti presso detta organizzazione.

Le autorità competenti dello Stato membro d’origine e dello Stato membro ospitante, tramite il sistema di informazione IMI si scambiano informazioni concernenti azioni disciplinari, sanzioni penali adottate o qualsiasi altra circostanza specifica grave che potrebbero avere conseguenze sull’esercizio delle attività previste dalla direttiva 2005/36/CE, nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.